Corte costituzionale
Sentenza n. 270/2020
Corte cost., sent. 18 dicembre 2020, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 270/2020
- Data di deposito
- 18 dicembre 2020
- Data di decisione
- 3 dicembre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:270
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 12, secondo periodo, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 9, comma 12, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
Parametri
- art. 18, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 42, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 42912
Il giudizio incidentale di costituzionalità - come stabilito dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - è autonomo rispetto al giudizio a quo , nel senso che non risente delle vicende di fatto, successive all'ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel processo principale. (Nel caso di specie, non è accolta la richiesta di una declaratoria d'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, per sopravvenuto difetto di rilevanza, in conseguenza della rinuncia al ricorso depositata nel giudizio a quo ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti, quand'anche costituiti dall'estinzione del giudizio principale per effetto di rinuncia da parte dei ricorrenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 244 del 2020 e n. 85 del 2020; ordinanza n. 96 del 2018 ).
Massima n. 42913
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, va circoscritto il thema decidendum al solo secondo periodo della disposizione indicata. Sebbene il giudice a quo , in dispositivo, indirizzi le proprie censure sull'intero comma 12, la motivazione dell'ordinanza di rimessione, infatti, consente agevolmente di delimitare l'oggetto delle censure al solo secondo periodo.
Massima n. 42914
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza. Nel caso in esame, non risulta implausibile il ragionamento del rimettente, secondo il quale il provvedimento amministrativo successivamente adottato potrebbe considerarsi meramente ricognitivo dell'effetto censurato - anziché idoneo a reiteralo - e, come tale, prima ancora che "atipico", addirittura superfluo. ( Precedenti citati: sentenze n. 218 del 2020 e n. 208 del 2019 ).
Massima n. 42915
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle censure di violazione dell'art. 117 Cost., per non avere il rimettente indicato «quale comma e/o lettera sarebbero stati violati». Non solo il giudice a quo , almeno in un passaggio dell'ordinanza di rimessione, individua espressamente il terzo comma dell'art. 117 Cost. quale parametro evocato, ma è poi ininfluente che il rimettente non menzioni espressamente la materia di legislazione concorrente tra quelle indicate nel suddetto terzo comma, in quanto dal tenore dell'ordinanza di rimessione si evince con sufficiente chiarezza che le censure si incentrano sulla violazione della competenza legislativa concorrente spettante alla Regione nella materia del governo del territorio. ( Precedenti citati: sentenza n. 264 del 2020 ).
Massima n. 42916
È dichiarata inammissibile, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. add. alla CEDU, dell'art. 9, comma 12, legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, il quale prevede che i vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento. L'ordinanza di rimessione è volta unicamente a denunciare la lesione degli artt. 42 e 117, terzo comma, Cost., e non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale; pertanto, il rimettente non ha assolto l'onere di motivazione sulla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2020 e n. 115 del 2020 ).
Massima n. 42917
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 42, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento. La norma censurata dal TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia, consente la protrazione dell'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio ben oltre la naturale scadenza quinquennale e, in virtù dell'inclusione dell'aggiornamento annuale del programma triennale delle opere pubbliche nell'ambito applicativo della medesima norma, per un tempo sostanzialmente indefinito, senza che sia previsto il riconoscimento al privato interessato di alcun indennizzo. Pertanto, essa è in frontale contrasto con la giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di vincoli ablativi finalizzati all'espropriazione, dando seguito alla quale il legislatore statale ha individuato un ragionevole punto di equilibrio tra la reiterabilità indefinita dei vincoli e la necessità di indennizzare il proprietario. Nel consentire la proroga senza indennizzo del vincolo preordinato all'esproprio oltre il quinquennio originario, il legislatore regionale ha omesso di imporre un preciso onere motivazionale circa l'interesse pubblico al mantenimento del vincolo per un periodo che oltrepassa quello c.d. di franchigia: ciò che invece è richiesto dalla legge statale (art. 9, comma 4, t.u. espropriazioni) per le ipotesi di reiterazione del vincolo. Ancora, la disposizione censurata appare del tutto carente quanto al livello di garanzia partecipativa da riconoscersi al privato interessato, in quanto la partecipazione al procedimento che sfocia nel programma triennale delle opere pubbliche - in relazione al cui contenuto il codice dei contratti pubblici prevede forme di partecipazione di qualità e grado insufficienti, e comunque non corrispondenti a quelle stabilite dal t.u. espropriazioni (in particolare nell'art. 11) per gli atti appositivi e per quelli reiterativi del vincolo espropriativo - è prevista esclusivamente dalla fonte regolamentare (d.m. n. 14 del 2018), non già dall'art. 21 cod. contratti pubblici e nemmeno dalla legge regionale. Inoltre, e soprattutto, l'art. 5, comma 5, dell'indicato d.m., prevedendo che le amministrazioni possano consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei privati interessati, degrada la partecipazione a mera eventualità. ( Precedenti citati: sentenze n. 314 del 2007, n. 179 del 1999, n. 155 del 1995 e n. 55 del 1968 ). L'espropriazione costituisce una funzione trasversale, che può esplicarsi in varie materie, anche di competenza concorrente. Tra queste, soprattutto, il «governo del territorio», per la pacifica attrazione in quest'ultimo dell'urbanistica. ( Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2020 e n. 254 del 2019 ). La proroga in via legislativa dei vincoli espropriativi è fenomeno inammissibile dal punto di vista costituzionale, qualora essa si presenti sine die o all'infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza. ( Precedente citato: sentenza n. 179 del 1999 ). In materia espropriativa, i privati interessati, prima che l'autorità pubblica adotti provvedimenti limitativi dei loro diritti, devono essere messi in condizioni di esporre le proprie ragioni, sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico. ( Precedente citato: sentenza n. 71 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), secondo periodo, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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