Corte costituzionale
Sentenza n. 262/2020
Corte cost., sent. 4 dicembre 2020, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 262/2020
- Data di deposito
- 4 dicembre 2020
- Data di decisione
- 19 novembre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:262
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
- art. 1, comma 715, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 42989
È possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte della disposizione censurata, se ciò è chiaramente suggerito dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, si evince dall'ordinanza di rimessione che le questioni riguardano unicamente il rimborso dell'imposta sul reddito delle società - IRES - nella misura dell'importo dell'imposta municipale propria - IMU - corrisposta nell'anno 2012 dalla società contribuente). ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2019, n. 35 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 244 del 2011 ).
Massima n. 42990
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente ha esaminato in modo adeguato, seppur sinteticamente, l'evoluzione normativa della disposizione censurata, al fine di trarne conseguenze coerenti e non contraddittorie con le questioni prospettate; ha inoltre sufficientemente descritto la fattispecie, precisando che, in mancanza di un effetto retroattivo dello ius superveniens , la sorte del giudizio principale resta regolata dalla disposizione censurata nella formulazione in vigore per il solo 2012. ( Precedente citato: sentenza n. 163 del 2019 ).
Massima n. 42996
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. artt. 3 e 53 Cost. - l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l'imposta municipale propria (IMU) è indeducibile dall'imponibile delle imposte sui redditi d'impresa. La disposizione censurata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano viola il principio di coerenza e quindi di ragionevolezza in quanto, avendo il legislatore espressamente individuato il presupposto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) nel possesso di un reddito complessivo netto, la deducibilità dell'IMU dal relativo imponibile assume natura strutturale, essendo la sottrazione all'imposizione (o la sua riduzione) resa necessaria dall'applicazione coerente e sistematica dello stesso presupposto. Compiuta tale scelta, il legislatore non può, senza rompere il vincolo di coerenza interna, rendere indeducibile un costo fiscale chiaramente e interamente inerente, il che comporta, peraltro, effetti concreti di distorsione fiscale e numerose irragionevoli conseguenze. La disposizione censurata non può nemmeno essere giustificata alla luce della sua temporaneità, dal momento che la limitazione della indeducibilità all'anno 2012 è solo accidentale, derivando da discrezionali e successivi interventi del legislatore. La riscontrata violazione con riguardo all'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dall'imponibile IRES, infine, non può che coinvolgere, per effetto del rinvio disposto dall'art. 56 TUIR, anche l'indeducibilità della stessa dal reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2020, n. 264 del 2017, n. 177 del 2017 e n. 159 del 1985 ).
Massima n. 42997
L'ampia discrezionalità del legislatore tributario nella scelta degli indici rivelatori di capacità contributiva non si traduce in un potere discrezionale altrettanto esteso nell'individuazione dei singoli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile, una volta identificato il presupposto d'imposta: quest'ultimo diviene, infatti, il limite e la misura delle successive scelte del legislatore. ( Precedente citato: sentenza n. 269 del 2017 ). È principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale che il controllo in ordine alla lesione dei principi di cui all'art. 53 Cost., come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., si riconduce a un giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico. In particolare, se non è escluso che il legislatore possa prevedere limiti alla deducibilità dei costi effettivamente sostenuti nell'ambito di un'attività d'impresa, tuttavia forme di deducibilità parziale o forfetaria si devono giustificare in termini di proporzionalità e ragionevolezza, come deroghe che rispondono a esigenze di tutela dell'interesse fiscale o anche a finalità extrafiscali, ma sempre riferibili a specifici valori costituzionali. Alla mera esigenza di gettito, pertanto, il legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, aumentando l'aliquota dell'imposta, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità, che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcuni contribuenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2015, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012, n. 111 del 1997 e n. 42 del 1980 ). Secondo la Corte costituzionale, l'inderogabilità del dovere tributario si giustifica solo nella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui il rispetto del principio di capacità contributiva. Sicché quando il legislatore disattende tali condizioni, si allontana dalle altissime ragioni di civiltà giuridica che fondano il dovere tributario: in queste ipotesi si determina un'alterazione del rapporto tributario, con gravi conseguenze in termini di disorientamento non solo dello stesso sviluppo dell'ordinamento, ma anche del relativo contesto sociale. ( Precedente citato: sentenza n. 288 del 2019 ). Di per sé la temporaneità dell'imposizione non costituisce un argomento sufficiente a fornire giustificazione a un'imposta, che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali. ( Precedente citato: sentenza n. 288 del 2019 ).
Massima n. 42998
Accolta parzialmente, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della coerenza e ragionevolezza del tributo al suo presupposto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, rimangono assorbite le ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 41 e 53 Cost., sotto il profilo dell'effettività della capacità contributiva e del divieto di doppia imposizione.
Massima n. 42999
Dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, non sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale consequenziale degli artt. 1, commi 715 e 716, della legge n. 147 del 2013, 3, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 58 del 2019 e 1, commi 4 e 773, della legge n. 160 del 2019, che hanno disposto, successivamente alla disposizione censurata, una deducibilità parziale dell'IMU sugli immobili strumentali con riguardo ai redditi di impresa. Attraverso le norme indicate, infatti, il legislatore si è gradualmente corretto - prendendo atto di esigenze di equilibrio del bilancio - fino a giungere alla virtuosa previsione della totale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali con riguardo ai redditi di impresa a partire dal 2022. ( Precedente citato: sentenza n. 187 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte sui redditi d'impresa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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