Corte costituzionale
Sentenza n. 246/2020
Corte cost., sent. 25 novembre 2020, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 246/2020
- Data di deposito
- 25 novembre 2020
- Data di decisione
- 3 novembre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:246
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, comma 4, sexies, legge della Regione Veneto n. 11 del 13 aprile 2001
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 93, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 43151
Rientra nel potere della Corte costituzionale decidere l'ordine delle questioni da affrontare. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 83, comma 4- sexies , della legge Reg. Veneto n. 11 del 2001, è stata esaminata prioritariamente la censura riferita all'art. 117, terzo comma, Cost., rispetto a quelle riferite agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e , Cost.). ( Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2019 e n. 148 del 2018 ).
Massima n. 43152
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 83, comma 4- sexies , della legge Reg. Veneto n. 11 del 2001, secondo cui, in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e la fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per l'installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale, oltre al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia. La norma censurata dal TAR Veneto - riconducibile alla materia dell'ordinamento della comunicazione, anziché a quella del governo del territorio - contrasta con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, quale principio fondamentale della materia, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. ( Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2015, n. 272 del 2010, n. 450 del 2006, n. 336 del 2005 ). Rientrano nella competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio - sia pure tenute ad uniformarsi agli standard stabiliti dal gestore della rete di trasmissione nazionale - la progettazione tecnica, la realizzazione o l'allocazione degli impianti di produzione o trasmissione delle comunicazioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 336 del 2005 e n. 7 del 2004 ).
Massima n. 43153
Accolta - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4- sexies , della legge Reg. Veneto n. 11 del 2001, restano assorbite le ulteriori censure di violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e ), Cost.
Massima n. 43154
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4- sexies , della legge Reg. Veneto n. 11 del 2001, è dichiarato inammissibile l'intervento della società Open Fiber spa. L'intervento ad adiuvandum nel giudizio principale è tardivo e la Open Fiber spa non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettata, come ogni altro operatore di comunicazione elettronica autorizzato, alla norma regionale censurata. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019, n. 217 del 2018, n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 158 del 2020, n. 119 del 2020 e n. 30 del 2020, n. 237 del 2019, n. 221 del 2019, n. 159 del 2019, n. 141 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 194 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016, n. 84 del 2016; ordinanze n. 202 del 2020, n. 111 del 2020 e n. 37 del 2020 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (ai sensi dell'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenza n. 158 del 2018, con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020; sentenza n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 ). Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, non rileva che il giudizio di cui è parte l'interveniente sia stato sospeso in attesa dell'esito dell'incidente di costituzionalità scaturito da altro indipendente giudizio, poiché, ove si ritenesse altrimenti, verrebbe sostanzialmente soppresso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e non sarebbe consentito alla Corte di verificare la rilevanza della questione. ( Precedente citato: ordinanza n. 202 del 2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4-sexies, della legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 3 novembre 2020Rilevato che nel giudizio n. 172 r.o. del 2019, promosso con ordinanza del Tribunale amministrativo per il Veneto del 17 giugno 2019, è intervenuta la Open Fiber spa, la quale, esponendo di aver impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto un atto dal contenuto identico a quello oggetto del giudizio principale, e rappresentando altresì che il relativo giudizio è stato sospeso dallo stesso Tribunale in attesa della definizione della presente questione di legittimità costituzionale, assume, per tale ragione, di essere legittimata ad intervenire, in quanto portatrice di interesse immediato e diretto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;che, inoltre, la stessa Open Fiber spa afferma di essere intervenuta ad adiuvandum nel giudizio principale con atto notificato in data 8 novembre 2019.Considerato, quanto a tale ultimo profilo, che nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione (ex plurimis, tra le tante, sentenze n. 13 del 2019, n. 217 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 158, n. 119 e n. 30 del 2020, n. 237, n. 221, n. 159, n. 141 e n. 98 del 2019, n. 217, n. 194, n. 180 e n. 77 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286, n. 243 e n. 84 del 2016; ordinanze n. 202, n. 111 e n. 37 del 2020), mentre nel caso di specie il deposito dell'atto di intervento è successivo all'emissione di quest'ultima;che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 158 del 2018, con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020; sentenza n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019);che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che detta pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;che, nel caso in esame, la Open Fiber spa non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettata, come ogni altro operatore di comunicazione elettronica autorizzato, alla norma regionale censurata;che, inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, non rileva che il giudizio di cui è parte l'interveniente sia stato sospeso in attesa dell'esito dell'incidente di costituzionalità scaturito da altro indipendente giudizio, poiché, ove si ritenesse altrimenti, verrebbe sostanzialmente soppresso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e non sarebbe consentito alla Corte di verificare la rilevanza della questione (ordinanza n. 202 del 2020);che, pertanto, l'intervento della Open Fiber spa deve essere dichiarato inammissibile.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento della società Open Fiber spa.F.to: Mario Rosario Morelli, Presidente
Testo integrale
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