Corte costituzionale
Sentenza n. 238/2020
Corte cost., sent. 13 novembre 2020, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 238/2020
- Data di deposito
- 13 novembre 2020
- Data di decisione
- 22 ottobre 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:238
Norme oggetto del giudizio
- art. 318-octies, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 42689
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 318- octies cod. ambiente, non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità della questione per non avere il rimettente specificato in quale fase si trovasse il procedimento al momento dell'entrata in vigore della normativa censurata, per non avere descritto la specifica fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo , e per non essersi soffermato sulla possibilità di imporre utilmente specifiche prescrizioni al fine di consentire gli adempimenti di bonifica necessari per beneficiare della causa di estinzione del reato. L'ordinanza di rimessione possiede i requisiti, sia pure minimi, per affermare l'applicabilità, nel giudizio principale, della disposizione censurata. Non sono infatti riscontrabili lacune argomentative relative a elementi necessari per la valutazione della rilevanza della questione sollevata, in quanto il giudice a quo ha dato atto di procedere in relazione a una fattispecie penale rientrante nel novero degli illeciti contravvenzionali cui sarebbe applicabile la normativa in esame; inoltre, dal numero e dall'anno del registro generale del tribunale indicati nell'ordinanza, risulta chiaramente che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015, che segna il discrimine temporale a partire dal quale si applica la causa estintiva, il procedimento già pendeva innanzi al rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017 e n. 23 del 2011; ordinanza n. 314 del 2011 ).
Massima n. 42690
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice monocratico del Tribunale di Marsala in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 318- octies cod. ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), che prevede che la causa estintiva del reato, di cui al precedente art. 318- septies , non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta- bis , cod. ambiente, introdotta dalla legge n. 68 del 2015. L'articolata procedura messa in campo per gli illeciti contravvenzionali previsti nel codice dell'ambiente dalla legge di riforma citata assegna fondamentale e preminente rilievo alle prescrizioni imposte dall'organo competente, impartite subito dopo l'accertamento del reato contravvenzionale, che devono essere adempiute nei termini fissati dallo stesso organo accertatore; tale meccanismo si colloca necessariamente nella fase delle indagini preliminari, che assicura la realizzazione della finalità dell'istituto. Per tale ragione la mancata applicazione - disposta dall'articolo censurato - della più favorevole disposizione di cui all'art. 318- septies cod. ambiente ai procedimenti in relazione ai quali sia già stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore della disposizione stessa (29 maggio 2015), è pienamente ragionevole, non potendosi ipotizzare - senza smentire le ragioni di speditezza processuale alle quali anche è ispirata la norma - una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari al solo fine di attivare il meccanismo premiale suddetto con l'indicazione, ora per allora, di prescrizioni ad opera dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria. ( Precedenti citati: sentenza n. 76 del 2019; ordinanze n. 460 del 1999, n. 415 del 1998 e n. 121 del 1998 ).
Massima n. 42691
L'ambito di operatività del principio di retroattività in mitius non deve essere limitato alle sole disposizioni concernenti la misura della pena, ma va esteso a tutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla sanzione in senso stretto, riguardano il complessivo trattamento riservato al reo; esso non si riferisce, dunque, soltanto a quelle norme che concernono in senso stretto la pena, ma anche a quelle disposizioni che incidono su discipline penali di natura sostanziale. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2011, n. 393 del 2006, n. 455 del 1998, n. 85 del 1988 e n. 72 del 1998; ordinanze n. 317 del 2000, n. 288 del 1999, n. 51 del 1999, n. 219 del 1997, n. 294 del 1996 e n. 137 del 1996 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio della retroattività della lex mitior in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 25, secondo comma, Cost., - che deve essere interpretato nel senso di vietare l'applicazione retroattiva delle sole leggi penali che stabiliscano nuove incriminazioni, ovvero che aggravino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato - ma è da rinvenire nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l' abolitio criminis o la modifica mitigatrice. Da ciò consegue anche che, mentre l'irretroattività in peius costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività in mitius medesima è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli. In particolare, il principio di retroattività della legge favorevole - che, in seguito alla pronuncia della Corte EDU Scoppola contro Italia, ha acquistato un nuovo fondamento con l'interposizione dell'art. 7 della CEDU - può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo, con la conseguenza che la scelta di derogare alla retroattività di una norma più favorevole deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019, n. 236 del 2011, n. 215 del 2008, n. 394 del 2006 e n. 393 del 2006 ). La ratio immediata dell'art. 25, secondo comma, Cost. è quella di tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall'inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. Una simile garanzia non è posta in discussione dall'applicazione di una norma penale, pur più gravosa di quelle entrate in vigore successivamente, che era comunque in vigore al momento del fatto: e ciò per l'ovvia ragione che la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019 e n. 394 del 2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Marsala, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze