Corte costituzionale
Sentenza n. 235/2020
Corte cost., sent. 10 novembre 2020, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 235/2020
- Data di deposito
- 10 novembre 2020
- Data di decisione
- 22 ottobre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 14 del 6 agosto 2019
- art. 7, legge della Regione siciliana n. 14 del 6 agosto 2019
- art. 11, legge della Regione siciliana n. 14 del 6 agosto 2019
- art. 7, comma 2, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
Parametri
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 14, lett. p), statuto regione Sicilia
- art. 19, legge n. 196 del 31 dicembre 2009
- art. 36, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 37, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 38, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 39, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
Massime
Massima n. 42571
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che istituisce l'Ufficio del Garante, alle dirette dipendenze dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità, autorizzando la spesa per il suo funzionamento e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell'ambito delle proprie funzioni per il solo esercizio finanziario 2019. La norma impugnata dal Governo, autorizzando spese che comprendono (anche e soprattutto) quelle per il personale in dotazione dell'Ufficio e, dunque, le spese per gli stipendi, nonché, comunque (e necessariamente), ulteriori spese fisse, continuative obbligatorie, che richiedono una quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, viola le disposizioni puntualmente attuative del parametro evocato, da ravvisarsi nell'art. 19 della legge 196 del 2009 e negli artt. 36, 38, 39 e 48 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché dello stesso statuto della Regione Siciliana che, nell'attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva, tra l'altro, nella materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p), ne condiziona l'esercizio nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 147 del 2018 ).
Massima n. 42572
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, in ragione della non corretta individuazione del parametro statutario di riferimento, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019. Anche alla Regione Siciliana resistente è direttamente applicabile il precetto di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. Il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. ( Precedenti citati: sentenze n. 26 del 2013 e n. 227 del 2019 ).
Massima n. 42573
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che, al comma 1, estende ai dipendenti della Regione l'applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione (c.d. "quota 100", ossia la sommatoria tra il requisito dell'età anagrafica non inferiore ad anni 62 e il requisito dell'anzianità contributiva non inferiore ad anni 38) e del finanziamento dell'indennità di fine servizio (che consente ai beneficiari della c.d. "quota 100" di conseguire detta indennità in via anticipata rispetto al momento di maturazione dei requisiti ordinari di accesso alla pensione), mentre, al comma 2, individua, per i dipendenti regionali di cui all'art. 52, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, requisiti e modalità del trattamento pensionistico, escludendo, dai primi, l'incremento della speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e stabilendo, quanto alle seconde, la decorrenza del trattamento di quiescenza dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici. Le argomentazioni della difesa regionale a sostegno della coerenza della clausola di invarianza finanziaria, posta dal comma 3 dell'art. 7 impugnato dal Governo, con la spesa previdenziale che comporta la norma censurata a carico del bilancio regionale - gravato (in via diretta o indiretta) dalla spesa per il trattamento di quiescenza e per l'indennità di fine servizio dei dipendenti della Regione - sono generiche e prive di riscontri; esse evocano, peraltro, un assunto - quello del risparmio di spesa in ragione della minore consistenza economica del trattamento di pensione rispetto a quello stipendiale, senza ulteriori oneri sotto quest'ultimo profilo in mancanza di nuove assunzioni - che (al di là della carenza di effettiva dimostrazione) non è neppure concludente, in quanto la sostenibilità del sistema pensionistico regionale - anch'esso espressione dell'art. 38 Cost. - vedrebbe, da un lato, aumentato il carico finanziario della spesa per i trattamenti di quiescenza (in ragione della più giovane età dei pensionati) e, dall'altro, non sarebbe sostenuto, nel tempo, da adeguate risorse contributive in assenza di nuove assunzioni. Donde un disequilibrio finanziario il cui rimedio non potrebbe che essere - come, del resto, è nel sistema attuale gestito "a ripartizione" - l'assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio regionale, che la norma denunciata non indica affatto. Al fine della necessaria copertura finanziaria delle spese ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost., una legge "complessa" dovrebbe essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili. ( Precedente citato: sentenza n. 227 del 2019 ).
Massima n. 42574
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che sostituisce le parole «31 dicembre 2018» con le parole «31 dicembre 2020» nell'art. 7, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. La norma regionale impugnata dal Governo procrastina di due anni l'adozione, per gli organismi e per gli enti strumentali della Regione, della disciplina sui principi contabili e sugli schemi di bilancio recata dal d.lgs. n. 118 del 2011. Tale dilazione (ulteriore) avrebbe dovuto disporsi non con legge regionale, ma, semmai, con la procedura concertativa o "pattizia" richiesta dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, mediante il quale tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione si applicano agli enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria, di cui all'art. 43 dello stesso statuto. La circostanza, poi, che la decorrenza censurata segua altri analoghi interventi del legislatore regionale, non fatti oggetto di impugnativa statale, non può costituire elemento emendativo della lesione dell'evocato parametro, che intesta allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, tenuto conto inoltre della natura del d.lgs. n. 118 del 2011, quale norma interposta in tale materia, e del fatto che l'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo è espressione di un principio generale di armonizzazione che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, ivi incluse le autonomie speciali. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2017 e n. 178 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente e Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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