Corte costituzionale
Sentenza n. 233/2020
Corte cost., sent. 9 novembre 2020, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/2020
- Data di deposito
- 9 novembre 2020
- Data di decisione
- 21 ottobre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:233
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, legge della Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018
- art. 47, legge della Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018
- art. 45, legge della Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018
- art. 74, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 574, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 81, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 42798
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 38 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, il quale, intervenendo sul comma 2 dell'art. 14 della legge reg. Basilicata n. 39 del 2017, proroga di 6 mesi (dal 30 giugno al 31 dicembre 2018) la durata delle concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali, nelle more dell'adeguamento delle procedure regionali alle regole della concorrenza. La norma impugnata dal Governo, introducendo una seconda proroga ex lege delle concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali, viola la disciplina interna e sovranazionale in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, finalizzata a favorire l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e a ostacolare l'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, a causa dell'inerzia della Regione nell'approvazione del piano regionale di settore delle acque. Né è sufficiente che la durata della proroga sia circoscritta, poiché, aggiunta a quella semestrale precedente, realizza un'alterazione del mercato, ostacolando, senza soluzione di continuità, l'accesso al settore di nuovi operatori. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2019, n. 117 del 2015, n. 340 del 2010, n. 233 del 2010 e n. 180 del 2010 ).
Massima n. 42799
Accolta, per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. e ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, resta assorbita la dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost.
Massima n. 42800
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 47 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, che consente, al verificarsi delle condizioni indicate, il completamento delle opere edilizie in caso di interventi realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio. La norma impugnata dal Governo - che sostituisce l'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, riproducendone sostanzialmente il contenuto - contrasta con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di governo del territorio agli artt. 31 e 34 t.u. edilizia. Essa, infatti, configura il completamento delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo quale esito ordinario della realizzazione di tale opera, invertendo il rapporto fra "regola" (la demolizione) ed "eccezione" (le misure alternative alla demolizione), delineato dal legislatore statale, contraddicendo altresì la scelta fondamentale espressa da quest'ultimo di sanzionare - con l'obbligo della rimozione degli interventi abusivi e di ripristino dell'ordinato assetto del territorio - le più gravi violazioni della normativa urbanistico-edilizia, in ragione della entità del pregiudizio arrecato all'interesse pubblico. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019 e n. 140 del 2018 ).
Massima n. 42801
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015, gli artt. 45 e 74, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, il cui combinato disposto consente di non computare nel tetto di spesa regionale le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da strutture sanitarie accreditate a cittadini non residenti in Basilicata, stabilendo altresì che le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa siano rimborsate solo dopo la definizione degli accordi assunti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme impugnate dal Governo contrastano con il parametro interposto evocato, che permette una deroga ai tetti di spesa per prestazioni ospedaliere a favore di cittadini residenti fuori Regione subordinatamente all'adozione di misure alternative volte a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità e tali da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa sanitaria, al fine di garantire l'invarianza finanziaria; misure alternative di cui, tuttavia, non vi è traccia nelle disposizioni censurate. ( Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2018, n. 183 del 2016, n. 218 del 2015, n. 153 del 2015, n. 289 del 2013, n. 211 del 2012 e n. 69 del 2011 ).
Massima n. 42802
Accolta, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 74, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, sono assorbite le censure prospettate in relazione all'art. 81, terzo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 45 e 74, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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