Corte costituzionale

Sentenza n. 228/2020

Corte cost., sent. 30 ottobre 2020, n. 228

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
228/2020
Data di deposito
30 ottobre 2020
Data di decisione
7 ottobre 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:228

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 7 del 3 luglio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 43103

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. d ), g ) e h ), Cost. - dell'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 7 del 2003, secondo cui - con riguardo ai canoni di locazione degli alloggi di servizio destinati al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, costruiti e gestiti ai sensi della legge n. 52 del 1976, e in attesa del d.m. di cui all'art. 1, comma 3, della citata legge - i canoni sono determinati secondo le disposizioni della legge reg. autonoma Sardegna n. 13 del 1989, che all'art. 36 dispone l'aggiornamento annuale del canone al costo della vita sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La ricostruzione del quadro normativo applicabile è carente, in quanto il rimettente non ha preso in considerazione la normativa di cui all'art. 14 dello statuto speciale per la Sardegna e all'art. 39 delle relative Norme di attuazione, in base alla quale, a seguito di un protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013, l'immobile per il quale pende il giudizio principale è transitato nel patrimonio regionale, mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 52 del 1976, la normativa in parola regola i canoni degli alloggi che, quand'anche ne sia affidata la gestione alle Regioni, rimangono di proprietà dello Stato. Anche ammesso che tale presupposto, sia pure a partire dal 2013, sia venuto meno, quanto all'alloggio per cui pende il giudizio principale, e che la pretesa creditoria azionata avanti al rimettente concerna anche tale arco di tempo, non è stata offerta una adeguata motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso di specie. ( Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2020, n. 30 del 2020, n. 13 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. 7 recante «Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36)», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere d), g) e h), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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