Corte costituzionale

Sentenza n. 224/2020

Corte cost., sent. 27 ottobre 2020, n. 224

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
224/2020
Data di deposito
27 ottobre 2020
Data di decisione
7 ottobre 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:224

Norme oggetto del giudizio

  • art. 75, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982

Parametri

Massime

Massima n. 42752

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, in quanto l'azione proposta nel giudizio a quo sarebbe volta a eludere i termini di decadenza rispetto ad un rapporto ormai esaurito. L'ordinanza di rimessione, con una motivazione che supera la soglia di non implausibilità, evidenzia che la domanda dei ricorrenti è finalizzata all'accertamento del diritto a beneficiare della retrodatazione giuridica nella qualifica rivestita, e non già all'annullamento dei rispettivi concorsi interni indetti dall'amministrazione d'appartenenza ovvero del provvedimento di inquadramento. In virtù dell'autonomia tra il giudizio incidentale di legittimità costituzionale e quello principale, non rientra tra i poteri della Corte costituzionale, che effettua solo un controllo "esterno" sulla rilevanza, sindacare, in sede di ammissibilità, la validità dei presupposti di esistenza del giudizio a quo, a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti. Ai fini del relativo controllo, anche per il riscontro dell'interesse ad agire e per la verifica della legittimazione delle parti, è dunque sufficiente che il rimettente motivi in modo non implausibile sulla rilevanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 241 del 2008, n. 303 del 2007, n. 50 del 2007, n. 173 del 1994 e n. 62 del 1992 ).

Massima n. 42753

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di incidentalità delle questioni per l'assunta coincidenza tra l'oggetto del giudizio costituzionale e quello rimesso alla decisione del giudice a quo. Nel caso di specie l'eventuale accoglimento delle questioni prospettate nel giudizio principale non si identificherebbe con il petitum del giudizio di legittimità costituzionale, il cui esito costituirebbe solo la pregiudiziale logico-giuridica per l'accoglimento della domanda dei ricorrenti; è peraltro dirimente che, nella fattispecie in esame, l'incidentalità delle questioni è evidente, avendo i ricorrenti proposto anche una domanda risarcitoria nel giudizio principale. Per la giurisprudenza costituzionale il requisito dell'incidentalità ricorre quando la questione investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2009 e n. 303 del 2007 ).

Massima n. 42754

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per incertezza nella formulazione del petitum. Dalla lettura dell'ordinanza di rimessione si evince chiaramente che le questioni di legittimità costituzionale investono la norma indicata, che sono quindi volte ad ottenere una decisione di carattere additivo.

Massima n. 42755

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, perché l'intervento richiesto si porrebbe in termini manipolativi del sistema, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. Non è necessario che esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis, essendo sufficiente che il sistema nel suo complesso offra precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti alla previsione dichiarata illegittima. Vi è da dire che, peraltro, nel caso in esame la prospettata eccezione non è neppure pertinente, perché la soluzione additiva richiesta è puntualmente indicata mediante raffronto con il tertium comparationis indicato. ( Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018 ). L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale è condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2019, n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 180 del 2018 ). Attengono al merito e non all'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale quelle afferenti la discrezionalità riconosciuta al legislatore nell'articolazione di qualifiche e modalità di avanzamento in carriera. ( Precedente citato: sentenza n. 35 del 2017 ).

Massima n. 42756

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erronea individuazione della disposizione censurata. L'effetto distorsivo denunciato si correla, nella prospettazione del giudice a quo, può essere eliminato solo mediante un intervento additivo sulla norma indicata, per cui l'oggetto delle censure di illegittimità costituzionale è stato correttamente individuato. Ricorre l'inammissibilità delle questioni per aberratio ictus solo ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale, mentre l'imprecisa indicazione della disposizione indubbiata non inficia di per sé l'ammissibilità della questione stessa, nell'ipotesi in cui sia possibile individuare il contesto normativo effettivamente impugnato alla stregua del contenuto delle censure formulate nella stessa ordinanza di rimessione. ( Precedente citato: sentenza n. 24 del 2019 ).

Massima n. 42757

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non occorre restituire gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Benché, dopo il promovimento del giudizio, il legislatore ha introdotto - con l'art. 3, comma 1, lett. g ), n. 1), del d.lgs. n. 172 del 2019 - il nuovo comma 2- bis nell'art. 24- quater del d.P.R. n. 335 del 1982, lo ius superveniens è applicabile solo alle "future" procedure di cui al comma 1 dell'art. 24- quater , mentre non riguarda anche le "pregresse" procedure, già espletate, come quelle che vengono in rilievo nel giudizio a quo; esso, quindi, è inapplicabile nel giudizio a quo. ( Precedente citato: sentenza n. 125 del 2018 ).

Massima n. 42758

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 97, primo comma, Cost., l'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti. Benché la diversità di due percorsi di accesso alla qualifica si ricomponga alla fine, con la nomina a vice sovrintendente - tant'è che la decorrenza "economica" fa data, in entrambe le ipotesi, dal perfezionamento della nomina - risulta discriminatorio che, all'interno di una stessa qualifica, nell'ambito della quale l'ordine di ruolo è determinato proprio dall'anzianità e dalla sua decorrenza giuridica, vi siano soggetti che possono avere una posizione prevalente o poziore rispetto ad altri in ragione della sola modalità di accesso alla qualifica. Al contrario, questa parificazione comporta che, allorché il completamento della fattispecie di nomina si perfezioni in momenti distinti, non possa esserci una differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito la qualifica in un momento anteriore rispetto a chi l'abbia ottenuta dopo. Ciò ridonda in ingiustificata disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza, cui si accompagna anche quella dell'art. 97 Cost. La norma censurata comporta, infatti, che l'amministrazione, in ragione del meccanismo della retrodatazione nell'anzianità giuridica della qualifica limitata ai vice sovrintendenti nominati per concorso, finisce per trattare in modo arbitrariamente diverso situazioni simili, in violazione del principio di imparzialità, che deve connotare l'azione dell'amministrazione pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2020, n. 24 del 2018, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 243 del 2005, n. 340 del 2004, n. 136 del 2004 e n. 250 del 1993 ). Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nell'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici. ( Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2020, n. 230 del 2014, n. 442 del 2005 e n. 63 del 1998; ordinanza n. 296 del 2000 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze