Corte costituzionale

Sentenza n. 214/2020

Corte cost., sent. 14 ottobre 2020, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/2020
Data di deposito
14 ottobre 2020
Data di decisione
22 settembre 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:214

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 15, legge della Regione Lazio n. 13 del 28 dicembre 2018
  • art. 6-bis, legge della Regione Lazio n. 27 del 6 luglio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 42570

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 21, comma 15, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che introduce l'art. 6- bis della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, il quale, riferendosi agli impianti autorizzati dai soggetti attuatori di cessate gestioni commissariali, e al fine di garantire la stabilizzazione della correlativa filiera e di evitare l'interruzione del trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non, dispone che trova applicazione l'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2003. La norma impugnata non limita l'applicazione della disciplina statale indicata, in quanto il richiamo al solo suo comma 3 può pianamente leggersi come volto unicamente a dettare la disciplina di competenza regionale (delegata ai Comuni) in materia di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Il che consente di attribuire alla norma in esame una funzione di coordinamento tra il livello di disciplina statale e quello regionale (senza pregiudizio per il primo), avendo quest'ultimo di mira un contesto specifico quale quello che si innesta nella situazione emergenziale riferita al settore dei rifiuti urbani del territorio della Città di Roma e provincia, in relazione al quale il legislatore regionale si propone la stabilizzazione dei soli impianti che abbiano già operato, in virtù di autorizzazioni rilasciate dalle pregresse gestioni commissariali, e senza che per questi risultino ancora completate le procedure di delocalizzazione. In tale corretta prospettiva esegetica resta, quindi, fermo che il rilascio delle autorizzazioni, di cui al citato art. 6- bis , è, comunque, subordinato alla presenza di tutti i requisiti previsti dalla disposizione transitoria di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 209 del 2003. Resta pertanto escluso che il subentro di soggetti ai precedenti titolari nella gestione degli impianti in questione possa sottrarre il nuovo gestore al procedimento di verifica di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la voltura dell'autorizzazione in suo favore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni proposte con il medesimo ricorso,

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 15, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019), promosse, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente e Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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