Corte costituzionale

Sentenza n. 193/2020

Corte cost., sent. 31 luglio 2020, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
193/2020
Data di deposito
31 luglio 2020
Data di decisione
21 luglio 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:193

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3-bis, comma 1, decreto-legge n. 7 del 18 febbraio 2015
  • legge n. 43 del 17 aprile 2015

Parametri

Massime

Massima n. 42959

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3- bis del d.l. n. 7 del 2015, come conv., benché l'ordinanza di rimessione denunci l'intero testo dell'articolo indicato, risulta evidente che le censure si appuntano sul solo comma 1, dal momento che il comma 2 reca modifiche all'art. 380 cod. proc. pen., tema pacificamente estraneo all'oggetto delle questioni sollevate dal giudice a quo .

Massima n. 42960

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3- bis , comma 1, del d.l. n. 7 del 2015, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione relativa alla sospettata lesione del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., sul rilievo che analoghe censure sarebbero già state respinte. Anche ad ammettere che vi sia perfetta coincidenza tra le questioni sollevate e altre già decise in passato, nulla vieta alla Corte costituzionale di riconsiderare i propri stessi orientamenti interpretativi. ( Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020 ).

Massima n. 42961

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3- bis del d.l. n. 7 del 2015, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di oggetto, in ragione della sopravvenienza della sentenza n. 32 del 2020. Poiché tale sentenza concerne l'interpretazione di una disposizione diversa da quella censurata nel caso di specie, deve escludersi che le questioni oggi siano prive di oggetto. ( Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020 ).

Massima n. 42962

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di assise d'appello di Brescia in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU, dell'art. 3- bis , comma 1, del d.l. n. 7 del 2015, conv. con modif. nella legge n. 43 del 2015, nella parte in cui include il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, nel catalogo di reati di cui all'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit., determinando, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., l'impossibilità di sospendere l'ordine di esecuzione della pena inflitta a chi abbia commesso il reato prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge. Se, prima della sentenza n. 32 del 2020, 2020 - che ha modificato il diritto vivente relativo al regime intertemporale delle novelle che inseriscano nuovi reati nel catalogo dell'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit. -, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità era costante nel senso della non riconducibilità all'alveo dell'art. 25, secondo comma, Cost. delle norme sull'esecuzione della pena, e conseguentemente nel senso della pacifica applicabilità di modifiche normative di segno peggiorativo anche ai condannati che avessero commesso il reato prima dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, in seguito alla suddetta pronuncia costituzionale il principio tempus regit actum , in relazione alla disciplina dell'esecuzione della pena, soffre un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta comporti una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. In questa ipotesi, a seguito dell'indicata pronuncia,l'applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l'art. 25, secondo comma, Cost. Pertanto, dal momento che il censurato art. 3- bis , comma 1, nulla dispone circa la sua applicabilità alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge stesso, nessun ostacolo si oppone più a che il giudice a quo adotti, rispetto a tali reati, l'unica interpretazione della disposizione censurata compatibile con il principio di legalità della pena, facendone applicazione ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore con riferimento alla disciplina del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. ( Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2015, n. 43, sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Corte di assise d'appello di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze