Corte costituzionale
Sentenza n. 179/2020
Corte cost., sent. 30 luglio 2020, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/2020
- Data di deposito
- 30 luglio 2020
- Data di decisione
- 24 giugno 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:179
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002
- decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2 ottobre 2018
- decreto legislativo n. 122 del 2 ottobre 2018
Parametri
Massime
Massima n. 43158
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, sebbene i rimettenti si dolgano, rispettivamente, della non menzione nel certificato del casellario giudiziale - nella formulazione antecedente e successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 122 del 2018 - della sola sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità e del solo provvedimento che dichiara estinto il reato in esito al suo positivo svolgimento, dalla motivazione e dalla logica delle ordinanze di rimessione si evince che essi sollecitano un intervento additivo dal quale discenda la non menzione nei certificati del casellario chiesti dall'interessato di entrambi i provvedimenti.
Massima n. 43159
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, le questioni sollevate conservano rilevanza pur a seguito dell'entrata in vigore, nelle more del giudizio di costituzionalità, del d.lgs. n. 122 del 2018 - che ha modificato l'indicato art. 24, conseguentemente abrogando l'art. 25 - sia perché i ricorrenti avevano proposto ricorso nei giudizi a quibus sulla base della normativa antecedente, sia perché le modifiche non hanno inciso sull'oggetto delle censure, lasciando così inalterato - anche nella disciplina attualmente vigente - il vulnus lamentato. Le censure debbono pertanto essere riferite all'art. 24, nella versione precedente e successiva al citato decreto, nonché all'art. 25, nel testo anteriore alla sua abrogazione.
Massima n. 43160
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - gli artt. 24 (nella versione antecedente e in quella successiva alle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 122 del 2018, che ha sostituito il certificato generale con il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) e 25 (che, nel testo anteriore alla sua abrogazione ad opera del medesimo decreto, disciplinava il certificato penale) del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui rispettivamente non prevedono che nel certificato del casellario giudiziale e nel certificato penale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9- bis , cod. strada. Le disposizioni censurate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Napoli determinano una irragionevole disparità di trattamento rispetto al patteggiamento e al decreto penale di condanna, in quanto il lavoro di pubblica utilità, come la messa alla prova, comportando per il condannato lo svolgimento di un'attività in favore della collettività, esprime una meritevolezza maggiore rispetto a quella di chi si limiti a concordare la pena con il pubblico ministero, ovvero non si opponga al decreto penale, beneficiando per ciò stesso della non menzione. Inoltre, una volta che il reato si sia estinto per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che testimonia il percorso rieducativo compiuto dal condannato, la menzione della vicenda processuale ormai definita contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione, potendo pregiudicare la possibilità di nuove opportunità lavorative. ( Precedente citato: sentenza n. 231 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nella parte in cui non prevede, tanto nella versione antecedente, quanto in quella successiva alle modifiche intervenute ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 t.u. casellario giudiziale, nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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