Corte costituzionale
Sentenza n. 178/2020
Corte cost., sent. 30 luglio 2020, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/2020
- Data di deposito
- 30 luglio 2020
- Data di decisione
- 22 luglio 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:178
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 1, legge della Regione Liguria n. 29 del 27 dicembre 2018
- art. 35, comma 2, legge della Regione Liguria n. 29 del 27 dicembre 2018
- art. 16, legge della Regione Liguria n. 8 del 1° aprile 2014
- art. 3, comma 3, legge della Regione Liguria n. 31 del 27 dicembre 2019
- art. 36, legge della Regione Liguria n. 29 del 27 dicembre 2018
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 6, decreto legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017
- art. 18, comma 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992
- direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1992
Massime
Massima n. 43042
La modifica solo marginale della disposizione impugnata, senza che ne sia conseguita l'alterazione della sua portata precettiva, comporta l'estensione della questione anche alla disposizione sopravvenuta, di cui dovrà essere valutata la legittimità costituzionale assieme alla previsione originaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 80 del 2017 e n. 193 del 2012 ).
Massima n. 43043
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 35, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 che, novellando il comma 1 dell'art. 16 della legge reg. Liguria n. 8 del 2014, vieta l'immissione nelle acque interne di specie ittiche non autoctone feconde, nonché l'art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, che ne riproduce sostanzialmente il contenuto senza alterarne la portata precettiva. La possibilità di immettere in natura esemplari appartenenti a specie ittiche alloctone, ancorché sterili, è materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente - in quanto questa categoria potrebbe ricomprendere anche individui capaci di causare danni all'ambiente al di là delle proprie capacità riproduttive - mentre le disposizioni in parola, lungi dal costituire un livello di tutela ambientale più elevato di quello prescritto dal legislatore statale, contrastano con gli specifici divieti previsti dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997 e dall'art. 6 del d.lgs. n. 230 del 2017. Lo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla reintroduzione e al ripopolamento di specie animali, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., finalizzata ad una tutela piena ed adeguata dell'ambiente, può porre limiti invalicabili di tutela, con la conseguenza che le Regioni devono adeguarsi alla normativa statale in materia ambientale, potendo solo definire, nell'esercizio della loro potestà legislativa, livelli di tutela ambientale più elevati. ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017, n. 74 del 2017, n. 288 del 2012, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 30 del 2009 ).
Massima n. 43044
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, che prevede, in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge n. 157 del 1992, l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre, salva la facoltà della Giunta regionale, sentito l'ISPRA, di modificare tale integrazione. L'impiego della legge-provvedimento nell'adozione del calendario venatorio è illegittimo, poiché l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 prescrive l'adozione del calendario venatorio con atto amministrativo e tale previsione costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Infatti, la modalità tecnica del provvedimento è necessaria per la protezione della fauna, perché l'attività amministrativa non si esaurisce in un unico atto, dovendo essere riesercitata nel caso di esigenze sopravvenute, che richiedono una celerità di decisione non compatibile con le forme e i tempi del procedimento legislativo. Questa scelta risponde, altresì, all'esigenza di garantire un'adeguata istruttoria, anche tramite il parere obbligatorio dell'ISPRA, che, attraverso la rilevazione delle situazioni ambientali locali, consenta alla Regione di adeguare il calendario alla specificità del contesto. ( Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2019, n. 209 del 2014, n. 193 del 2013, n. 90 del 2013 e n. 20 del 2012 ).
Massima n. 43045
Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, restano assorbite le altre censure promosse in riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, Cost., in relazione, rispettivamente, alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli art. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 luglio 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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