Corte costituzionale
Sentenza n. 174/2020
Corte cost., sent. 29 luglio 2020, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/2020
- Data di deposito
- 29 luglio 2020
- Data di decisione
- 9 luglio 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 5, lett. b), legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 6 agosto 2019
- art. 46, comma 12, legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 6 agosto 2019
- art. 12, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 23 dicembre 2019
- art. 12, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 12 del 23 dicembre 2019
- art. 11, legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 6 agosto 2019
- art. 24, legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 6 agosto 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43053
Sono dichiarate inammissibili - per inadeguata considerazione del quadro delle competenze fissato nello statuto speciale - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., degli artt. 7, comma 5, lett. b ), della legge prov. Trento n. 5 del 2019 e 12, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, nonché degli artt. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, e 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019. Le due sequenze di norme impugnate - che disciplinano, rispettivamente, i criteri per l'affidamento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo a tempo determinato, a dirigenti esterni all'amministrazione provinciale (individuando le percentuali massime di attribuzione nella misura prima del 20% e poi del 18% degli incarichi dirigenziali in essere) e a medici specialisti (per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, prevedendo la relativa procedura i presupposti e la relativa durata) - possono ritenersi riferibili, anche solo astrattamente, al titolo di competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto». I ricorsi governativi invece omettono di prendere in considerazione lo specifico parametro statutario, limitandosi a evocare un generico contrasto con i limiti di competenza posti dallo statuto; né l'evocazione del parametro riguardante l'ordinamento civile può, di per sé, comportare sempre e comunque una contestazione implicita dello spazio di manovra assegnato a Regioni e Province autonome, sia perché - come nel caso di specie - esso può richiedere di essere commisurato ad altri ambiti di competenza, sia perché un affievolimento dell'onere argomentativo può ritenersi ammissibile solo laddove si assuma leso un ambito materiale inequivocabilmente connesso al nucleo della materia in questione. ( Precedente citato: sentenza n. 103 del 2017 ). L'assolvimento dell'onere argomentativo richiesto quando è posta in dubbio la titolarità di una competenza legislativa di un ente dotato di autonomia speciale non può prescindere da un'adeguata considerazione del quadro delle competenze fissato nel rispettivo statuto speciale, atteso che è solo a seguito di tale ricognizione che possono individuarsi i termini esatti della questione posta alla Corte costituzionale, con riferimento, in particolare, alla valutazione comparativa richiesta dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e alla connessa identificazione del parametro di volta in volta pertinente, tra quello costituzionale e quello statutario, in quanto attributivo di forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Deve pertanto ritenersi residuale, e comunque legata a ipotesi in cui è evidente l'estraneità delle competenze statutarie ad un certo ambito materiale perché immediatamente riferibile a un titolo di competenza riservato allo Stato, la possibilità che l'atto introduttivo del giudizio faccia leva unicamente su elementi «indiziari» come la giurisprudenza costituzionale o il quadro della normativa statale, senza confrontarsi espressamente, sia pur in modo sintetico, col quadro delle competenze statutarie. ( Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2019, n. 151 del 2015 e n. 220 del 2008; ordinanza n. 358 del 2002 ). Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale il ricorso può ritenersi ammissibile allorché fornisca una sufficiente motivazione circa l'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale con la conseguenza che da esso, valutato nel suo complesso, deve desumersi il riferimento ai parametri statutari che, nella materia oggetto della singola questione, possono fondare interventi del legislatore regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2020, n. 43 del 2020 e n. 16 del 2020 ). Quanto all'adeguatezza del richiamo nell'atto introduttivo del giudizio al parametro statutario, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, è da ritenersi sufficiente, ma necessaria, un'indicazione, sia pure sintetica al riguardo, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo statuto; in particolare, è ammissibile il ricorso che non sia sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti, ovvero che offra una non implausibile argomentazione sul suo presupposto, ossia la carenza di competenze statutarie. ( Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2020, n. 153 del 2019, n. 147 del 2019, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013 ).
Massima n. 43054
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per inadeguata considerazione del quadro delle competenze fissato nello statuto speciale - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019 riferita all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. La norma impugnata mostra prima facie una evidente inerenza alla materia dell'ordinamento civile, per cui la questione deve essere esaminata nel merito, avendo il ricorso introduttivo motivato non implausibilmente in ordine all'estraneità della norma oggetto di esame al quadro delle competenze attribuite dallo statuto speciale alla Provincia autonoma.
Massima n. 43055
È dichiarata inammissibile - per genericità dei motivi impiegati - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 12, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, il quale prevede che la percentuale di incarichi dirigenziali conferibili a personale esterno all'amministrazione provinciale, con contratto di lavoro autonomo, è fissata al 18% delle posizioni dirigenziali in essere presso la Provincia. Il ricorso omette di dare conto delle ragioni per cui la disposizione impugnata si tradurrebbe in un vulnus al principio del buon andamento dell'amministrazione, mancando a tal fine una ricostruzione, anche solo sommaria, della complessiva disciplina provinciale della materia su cui la disposizione impugnata incide, necessaria al fine di verificare i termini dell'asserito contrasto. Mancano, dunque, gli elementi, anche minimi, per esaminare nel merito le censure mosse dal ricorrente sul punto. ( Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2019, n. 198 del 2019 e n. 245 del 2018 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di presentare una motivazione non meramente assertiva, che indichi le ragioni del contrasto con i parametri evocati, attraverso una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. Peraltro, l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali. ( Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2020, n. 106 del 2020, n. 25 del 2020, n. 232 del 2019, n. 152 del 2018, n. 107 del 2017, n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005; ordinanza n. 140 del 2020 ).
Massima n. 43056
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Benché la disposizione impugnata sia rimasta in vigore per un periodo di tempo limitato e non risulti abbia trovato medio tempore applicazione, si deve ritenere che la sopraggiunta modifica, intervenuta con l'art. 14 della legge prov. Trento n. 13 del 2019, non sia satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 117 del 2020 e n. 106 del 2020; ordinanza n. 140 del 2020 ).
Massima n. 43063
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost., dell'art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019 che, modificando l'art. 77, comma 2, della legge prov. Trento n. 12 del 1983, ha previsto che la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia (e presso gli enti strumentali) si svolga nell'ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, avuto riguardo ai contratti di riferimento di categoria e con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale. La norma provinciale impugnata costituisce legittimo esercizio della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di ordinamento degli uffici e del personale. Essa, infatti, si limita a orientare l'azione degli enti provinciali chiamati a negoziare il citato regime contrattuale nella direzione del raggiungimento di un esito negoziale che faccia salvi, per quanto possibile, il regime e le condizioni dei contratti collettivi di categoria dei giornalisti, esaurendo il proprio significato nella disciplina dei rapporti tra l'organo di governo della Provincia e l'ente provinciale chiamato ad operare, in vista dell'avvio della contrattazione, come delegazione trattante. La materia concernente l'inquadramento contrattuale dei dipendenti pubblici che siano altresì giornalisti ricade all'interno della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e, per l'effetto, la regolazione del relativo rapporto di lavoro è demandata alla contrattazione collettiva, con particolare riguardo a quella disciplinata dall'art. 9 della legge n. 150 del 2000, che ha connotati di specialità rispetto a quella di cui al d.lgs. n. 165 del 2001. ( Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2020, n. 81 del 2019 e n. 10 del 2019 ).
Massima n. 43064
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97, quarto comma, Cost., dell'art. 24 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, che, modificando l'art. 19 della legge prov. Trento n. 15 del 2018, ha affidato unicamente ai titoli la valutazione dei candidati al concorso straordinario per il 2019 per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali. La norma provinciale è stata successivamente modificata dall'art. 17 della legge prov. Trento n. 13 del 2019, rimanendo in vigore dal 7 agosto al 24 dicembre 2019: da un lato, la modifica (che ha reintrodotto la prova d'esame per il citato concorso straordinario) può ritenersi pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente e, dall'altro, non risulta che la norma impugnata abbia ricevuto applicazione nel periodo della sua vigenza. In assenza del verificarsi, nel periodo di vigenza della norma impugnata, di un requisito attuativo idoneo a operare come necessario presupposto per la sua applicazione, si deve ritenere che la stessa non abbia ricevuto applicazione. ( Precedente citato: sentenza n. 287 del 2019 ).
Massima n. 43065
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019 e dell'art. 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019, i quali hanno previsto che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nelle more dell'espletamento di ulteriori procedure concorsuali, possa affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, a medici specialisti, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia previamente accertato che non vi siano professionisti disponibili (individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale), e che per tali incarichi vige una clausola di anticipata cessazione nel caso in cui verifichi l'utile esperimento della procedura concorsuale. Le norme impugnate costituiscono legittimo esercizio della competenza legislativa attribuita alla Provincia autonoma in materia di tutela della salute. Esse, infatti, approntando un rimedio organizzativo straordinario - idoneo a far fronte ad una situazione di carenza di medici non imputabile all'inerzia dell'amministrazione provinciale - sono rivolte a garantire la continuità del servizio medico-assistenziale in ambito provinciale; la facoltà in esame è stata, peraltro, adeguatamente circoscritta, potendosi ritenere scongiurata l'eventualità che il ricorso a tali incarichi esoneri la Provincia autonoma dall'obbligo di procedere senza indugio al rinnovo delle ordinarie procedure di reclutamento. (Precedenti citati: sentenze n. 53 del 2020, n. 38 del 2020, n. 231 del 2017, n. 126 del 2017, n. 162 del 2007 e n. 134 del 2006 ). Provvedendo la Provincia autonoma di Trento al finanziamento del servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, quest'ultimo non ha titolo, in materia sanitaria, per dettare norme di coordinamento finanziario. ( Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2018, n. 231 del 2017, n. 75 del 2016, n. 125 del 2015, n. 126 del 2014, n. 187 del 2012, n. 115 del 2012, n. 133 del 2010, n. 341 del 2009 ). L'individuazione dell'ambito materiale di competenza delle norme oggetto di esame deve tenere conto della loro ratio , della loro finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina. ( Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2020, n. 5 del 2020, n. 100 del 2019 e n. 32 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi iscritti ai numeri 28 e 29 del registro ricorsi 2020;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), e 12, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento complessivamente agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, e 12, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 97, Cost., quarto comma, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, e 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento complessivamente all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 4, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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