Corte costituzionale
Sentenza n. 173/2020
Corte cost., sent. 29 luglio 2020, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/2020
- Data di deposito
- 29 luglio 2020
- Data di decisione
- 23 giugno 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, lett. b), legge n. 183 del 4 novembre 2010
- art. 3, comma 4, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
- legge n. 73 del 23 aprile 2002
- art. 36-bis, comma 7, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 49, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 43354
Sono dichiarate inammissibili, per non avere il giudice a quo adeguatamente motivato la premessa ermeneutica che fonda i quesiti, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU e all'art. 49 CDFUE, dell'art. 4, comma 1, lett. b ), della legge n. 183 del 2010, che sostituisce il comma 4 dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. in legge n. 73 del 2002, articolo già modificato dall'art. 36- bis , comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in legge n. 248 del 2006, il quale - nel prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie concernenti l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione - non stabilisce che tale disposizione si applichi anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. I quesiti di costituzionalità prospettati poggiano su una premessa indimostrata, ossia che l'effettuazione di comunicazioni prescritte a fini contributivi e previdenziali - quale, nella specie, la denuncia nominativa del lavoratore assicurato all'INAIL - non fosse sufficiente ad escludere la configurabilità dell'illecito di impiego di lavoratori irregolari, nella versione delineata dal d.l. n. 223 del 2006, in quel momento vigente; e che tale risultato di non punibilità lo si potrebbe ottenere solo tramite l'applicazione retroattiva della disposizione censurata. Il rimettente, infatti, non spiega quali ragioni impediscano di aderire alla soluzione interpretativa del giudice di primo grado, secondo la quale la previsione sanzionatoria in parola, introdotta per combattere il lavoro "sommerso", o "nero" - formula che designa, in via di prima approssimazione, il fenomeno dell'occultamento del rapporto di lavoro agli occhi del diritto, così da eludere o distorcere l'applicazione di una serie di norme collegate a tale rapporto, con conseguente compressione dei diritti del lavoratore e distorsione della libera concorrenza - doveva intendersi riferita solo al personale totalmente sconosciuto alla pubblica amministrazione. Tale tesi, sostenuta nella giurisprudenza di merito, risulta altresì recepita, anche con specifico riguardo alla denuncia nominativa dell'assicurato all'INAIL, in circolari ministeriali. ( Precedente citato: sentenza n. 144 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), che sostituisce il comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73 - articolo già modificato dall'art. 36-bis, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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