Corte costituzionale
Sentenza n. 172/2020
Corte cost., sent. 29 luglio 2020, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 172/2020
- Data di deposito
- 29 luglio 2020
- Data di decisione
- 7 luglio 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:172
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 1, lett. g), legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
- art. 42, comma 3, bis, legge della Regione Lazio n. 87 del 7 dicembre 1990
- art. 32, comma 1, lett. e), legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
- art. 17, legge della Regione Lazio n. 21 del 29 novembre 2006
- art. 79, legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
- art. 23, comma 1, legge della Regione Lazio n. 14 del 3 novembre 2015
Parametri
Massime
Massima n. 42355
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., l'art. 20, comma 1, lett. g ), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che aggiunge il comma 3- bis all'art. 42 della legge reg. Lazio n. 87 del 1990, consentendo che la qualifica di guardia giurata ittica volontaria possa essere rilasciata o rinnovata anche a chi abbia riportato una condanna per reati puniti con la sola pena pecuniaria. La norma impugnata dal Governo, non operando alcuna distinzione tra multa e ammenda, ammette anche chi sia stato condannato per un delitto, in contrasto con l'art. 31 del r.d. n. 1604 del 1931. Né vale ad emendare il vizio il richiamo - operato dall'indicato comma 3- bis - all'art. 138 del r.d. n. 773 del 1931, tenuto conto che ciò produce ingiustificata incertezza e che la novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce di per sé causa di illegittimità della norma regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2018, n. 40 del 2017, n. 234 del 2015, n. 195 del 2015, n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005 ).
Massima n. 42356
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale -promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. - dell'art. 32, comma 1, lett. e ), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, nella parte in cui, sostituendo l'art. 17 della legge reg. Lazio n. 21 del 2006, dispone che il Comune può, con ordinanza, prevedere limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, per gravi e urgenti motivi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza. Il ricorrente - considerato che il comma impugnato è stato dapprima modificato ad opera dell'art. 16, comma 9, della legge reg. Lazio n. 8 del 2019, e successivamente abrogato dall'art. 107, comma 1, lett. ll ), della legge reg. Lazio n. 22 del 2019 - ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, pur in assenza di accettazione della rinuncia. La Regione, a sua volta, in sede di udienza pubblica, ha dichiarato che nulla osta alla definizione del giudizio. Secondo la giurisprudenza costituzionale, in ipotesi di intervenuta abrogazione della disposizione impugnata, dopo l'instaurazione del giudizio, a fronte della rinuncia al ricorso da parte del Governo, non essendo pervenuta da parte della Regione resistente l'accettazione della rinuncia, né risultando un suo interesse a coltivare il giudizio, si può dichiarare cessata la materia del contendere. ( Precedenti citati: sentenze n. 171 del 2019, n. 94 del 2018 e n. 19 del 2015; ordinanza n. 62 del 2015 ).
Massima n. 42357
È dichiarata inammissibile, per inesatta identificazione della norma da censurare, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. h ), Cost. - dell'art. 79 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 che, sostituendo il comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Lazio n. 14 del 2015, prevede interventi regionali a favore delle vittime di usura o di estorsione. La lesione denunciata deriva in realtà dall'art. 78, quale disposizione sostanziale che estende alle vittime del reato di estorsione i benefici (economici) previsti a favore delle vittime dell'usura, e non dalla copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale estensione disposta dalla norma impugnata. Né può ritenersi che l'indicazione della disposizione gravata sia frutto di un mero errore materiale, come tale ininfluente ai fini dell'ammissibilità delle questioni. Per costante giurisprudenza costituzionale l'inesatta identificazione della norma da censurare comporta l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2020, n. 225 del 2018 e n. 241 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera g), della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale);
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, lettera e), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera h), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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