Corte costituzionale
Sentenza n. 171/2020
Corte cost., sent. 28 luglio 2020, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/2020
- Data di deposito
- 28 luglio 2020
- Data di decisione
- 7 luglio 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 4, legge n. 57 del 5 marzo 2001
- art. 15, comma 1, legge n. 287 del 10 ottobre 1990
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 43243
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 11, comma 4, della legge n. 57 del 2001, modificativo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 287 del 1990, che interviene sulla disciplina delle diffide e sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. L'invocata declaratoria d'illegittimità costituzionale non potrebbe produrre effetti, atteso l'intervenuto esaurimento dei rapporti di cui ai giudizi a quibus in virtù del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5864 del 2009, concernente la normativa applicabile ratione temporis . Benché il rimettente argomenti che i rapporti oggetto del suo esame non sarebbero esauriti - pur riconoscendo l'esistenza del giudicato interno di cui alla citata sentenza - perché, alla luce dei principi elaborati dalla Corte di cassazione in tema di esecuzione delle sanzioni penali, il rapporto deve ritenersi esaurito soltanto con l'esecuzione dell'ultimo frammento di pena, la giurisprudenza richiamata è riferita alle sanzioni penali coercitive e recanti limitazioni della libertà personale, per cui vengono in gioco valori costituzionali che devono ragionevolmente prevalere sul principio dell'intangibilità del giudicato. Siffatti profili, invece, non sono presenti nel caso, come quello del giudizio a quo , di una sanzione amministrativa pecuniaria, perché essa non mette in gioco beni essenziali come la libertà personale e se un frammento della stessa risulta ancora non eseguito, ciò dipende dalla volontà dell'interessato. ( Precedente citato: sentenza n. 43 del 2017 ).
Massima n. 43244
Dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 57 del 2001, restano assorbiti anche gli ulteriori profili d'inammissibilità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), modificativo dell'art. 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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