Corte costituzionale
Sentenza n. 170/2020
Corte cost., sent. 28 luglio 2020, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/2020
- Data di deposito
- 28 luglio 2020
- Data di decisione
- 24 giugno 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 4, legge della Regione Puglia n. 13 del 28 marzo 2019
- art. 9, legge della Regione Puglia n. 13 del 28 marzo 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43347
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 5, comma 4, della legge reg. Puglia n. 13 del 2019, che interviene nell'ambito della disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria del personale del Servizio sanitario nazionale, prevedendo che nel caso in cui il relativo fondo non risulti sufficiente a garantire il rispetto dei tempi di attesa, il direttore generale attivi intese sindacali finalizzate a incrementarlo, attingendo alle quote già accantonate per i fondi perequativi alimentati dalla libera professione. La normativa statale di riferimento individua due fondi. Il primo, che rinvia alla contrattazione aziendale per la sua regolazione, è alimentato da una quota pari ad almeno il 5% delle tariffe per l'attività intramuraria e ha finalità di perequazione delle prestazioni rese in regime di libera professione. Il secondo, alimentato da un'ulteriore quota del 5% dei proventi degli enti del servizio sanitario relativi all' intramoenia , è finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa e regolato in sede di contrattazione integrativa aziendale, d'intesa con i dirigenti competenti. In tale contesto normativo, la disposizione impugnata - adottata nelle more dell'adozione del piano regionale per il governo delle liste di attesa, successivamente adottato con deliberazione della Giunta regionale -, rinviando a intese sindacali la possibilità d'incrementare il fondo di cui al d.l. n. 158 del 2012, come conv., qualora le risorse ivi contenute non siano sufficienti, attingendo a quelle del fondo per la perequazione, disciplina misure per la riduzione delle liste d'attesa - ascrivibili alla competenza concorrente Stato-Regioni sulla tutela della salute - nonché relative all'attività libero professionale intramuraria, materia anch'essa riconducibile alla medesima competenza. Essa invece non interviene sulle modalità di determinazione della quota tariffaria da accantonarsi nel fondo per la perequazione dell' intramoenia , la cui disciplina resta quella indicata dal d.P.C.m. 27 marzo 2000, attuativo degli artt. 4, comma 11, 9 e 15- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 e del CCNL dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria, dell'8 giugno 2000, nonché concordata in sede di contrattazione integrativa. L'obiettivo per i direttori generali, da realizzarsi attraverso il ricorso a intese sindacali, anche per tale aspetto è conforme alle norme statali, che lasciano comunque uno spazio per la contrattazione integrativa nella disciplina di entrambi i fondi. ( Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2015, n. 301 del 2013 e n. 371 del 2008 ).
Massima n. 43348
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81 Cost., dell'art. 9 della legge reg. Puglia n. 13 del 2019, la quale dispone che i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCSS di diritto pubblico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale rideterminano le dotazioni organiche in funzione dell'accrescimento dell'efficienza e della realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, tenendo anche conto della necessità di procedere all'abbattimento delle liste d'attesa. La disposizione impugnata non stabilisce interventi idonei a recare nuovi oneri per il bilancio regionale, quali, ad esempio, nuove assunzioni o procedure di stabilizzazione del personale al di fuori dei casi consentiti dalla citata normativa statale. Essa, attribuendo ai direttori generali il compito di adottare future misure sul personale ha infatti un contenuto meramente programmatico. Inoltre, la revisione della dotazione organica è espressamente finalizzata a una maggiore efficienza e una migliore utilizzazione delle risorse umane, finalità che fanno riferimento a un diverso utilizzo del personale esistente piuttosto che all'assunzione di nuovo. Ciò, dunque, potrà realizzarsi con modalità e attraverso le procedure consentite nel rispetto dei limiti di spesa statali (non richiamati ma neppure contraddetti dalla disposizione impugnata) e a invarianza di oneri, anche attivando gli strumenti di mobilità inter-aziendale e inter-regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2017, n. 252 del 2012, n. 94 del 2011, n. 68 del 2011 e n. 308 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità - Primi provvedimenti), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Puglia n. 13 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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