Corte costituzionale

Sentenza n. 156/2020

Corte cost., sent. 21 luglio 2020, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/2020
Data di deposito
21 luglio 2020
Data di decisione
25 giugno 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 131-bis, codice penale
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015
  • comma 2, 1, decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015

Parametri

Massime

Massima n. 43413

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, in quanto già decise nel senso della non fondatezza dalla sentenza n. 207 del 2017. Le questioni sollevate dal rimettente si differenziano dalle precedenti, sia per una più puntuale selezione dei tertia comparationis , sia per la diversa identificazione dell'oggetto di censura. ( Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017 ). La riproposizione di una questione già dichiarata infondata, pure in mancanza di argomenti nuovi, non ne determina l'inammissibilità, bensì, in ipotesi, la manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017 e n. 290 del 2016 ).

Massima n. 43414

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131- bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. L'esclusione dell'applicazione dell'esimente in esame, quale discende da un massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione, per reati - come la ricettazione di particolare tenuità - per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva è intrinsecamente irragionevole, in quanto è lo stesso legislatore ad aver valutato in termini di potenziale minima offensività tali condotte, consentendo l'irrogazione, ex art. 23, primo comma, cod. pen., del minimo assoluto di quindici giorni di reclusione. Rimasto senza seguito il monito contenuto nella sentenza n. 207 del 2017, è pertanto necessario intervenire con una declaratoria di illegittimità costituzionale, che lascia intatti, ovviamente, tutti i requisiti applicativi dell'istituto che prescindono dai limiti edittali di pena, fermo restando che il legislatore potrà fissare un minimo relativo di portata generale al di sotto del quale l'applicazione della causa di non punibilità non potrebbe essere preclusa dall'entità del massimo edittale. ( Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017 ). L'art. 131- bis cod. pen. prevede una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l'altrettanto generale presupposto dell'offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge. ( Precedenti citati: sentenza n. 120 del 2019 e ordinanza n. 279 del 2017 ). Per giurisprudenza costante, le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996 ). Nella giurisprudenza costituzionale sul principio di proporzionalità della sanzione penale, il minimo assoluto dei quindici giorni di reclusione ha identificato il punto di caduta di fattispecie delittuose talora espressive di una modesta offensività. ( Precedente citato: sentenza n. 341 del 1994 ).

Massima n. 43415

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, rimane assorbita la questione riferita all'art. 27, terzo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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