Corte costituzionale

Sentenza n. 138/2020

Corte cost., sent. 6 luglio 2020, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/2020
Data di deposito
6 luglio 2020
Data di decisione
10 giugno 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:138

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 7 del 10 giugno 2019
  • art. 3-ter, comma 3, bis, legge della Regione Abruzzo n. 13 del 11 agosto 2009
  • art. 3-ter, comma 3, ter, legge della Regione Abruzzo n. 13 del 11 agosto 2009
  • art. 3-ter, comma 3, quater, legge della Regione Abruzzo n. 13 del 11 agosto 2009
  • art. 3-ter, comma 3, quinquies, legge della Regione Abruzzo n. 13 del 11 agosto 2009
  • art. 3-ter, comma 3, sexies, legge della Regione Abruzzo n. 13 del 11 agosto 2009

Parametri

Massime

Massima n. 42567

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per genericità della formulazione, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c ), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2019. La complessiva, ancorché succinta, motivazione del ricorso consente di individuare, con sufficiente chiarezza, sia le disposizioni impugnate, i parametri costituzionali asseritamente violati e la normativa statale di riferimento, sia le ragioni del prospettato contrasto delle prime con i secondi. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2018, n. 152 del 2018 e n. 109 del 2018 ).

Massima n. 42568

Poiché le procedure collaborative tra Stato e Regione non rilevano nel sindacato di costituzionalità della legge, ne deriva la non fondatezza di una formale e generica doglianza di "unilateralità" dell'intervento normativo regionale oggetto di impugnazione da parte del Governo. ( Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2019 e n. 195 del 2004 ).

Massima n. 42569

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. l, comma 1, lett. c ), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2019, che ha inserito nell'art. 3- ter della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2009 i commi da 3- bis a 3- sexies , relativi alla valorizzazione dei trabocchi. La disposizione regionale impugnata - in linea di continuità con una risalente sequenza normativa - interviene, al fine di ottimizzare e valorizzare l'attività di ristorazione svolta dai trabocchi in relazione ai flussi turistici e alle visite didattico-culturali, regolandone la superficie complessiva di occupazione massima, quella occupata dalla passerella d'accesso nonché quella dedicata all'attività di ristorazione ivi svolta, e prevedendo che gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione di detti manufatti, entro i limiti di superficie stabiliti, siano comunque subordinati al rispetto delle disposizioni edilizie, delle prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e antincendio, fermi restando i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta delle autorità competenti, laddove previsti, nonché, per i trabocchi situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Pertanto, tale disciplina non supera la linea di confine che separa la "valorizzazione" dei beni culturali, materia di competenza concorrente, dalla "tutela" degli stessi, di competenza esclusiva statale; né viola il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale. Nemmeno sussiste, infine, invasione della sfera di attribuzioni riservate allo Stato, in quanto gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi devono necessariamente conformarsi alle prescrizioni statali relative ai citati ambiti edilizio, igienico-sanitario, sicurezza e antincendio, rimanendo assoggettati alla disciplina generale concernente il rilascio e il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa statale. Rientra nella "valorizzazione" dei beni culturali il complesso delle attività di intervento integrativo e migliorativo (ulteriore rispetto all'intervento di protezione e difesa dei beni, ricompreso, insieme alla regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali, nella "tutela"), finalizzate alla promozione, al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione di esso, anche da parte delle persone diversamente abili (artt. 3 e 6, cod. beni culturali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. l, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, recante «Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)», promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione agli artt. 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze