Corte costituzionale

Sentenza n. 136/2020

Corte cost., sent. 6 luglio 2020, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
136/2020
Data di deposito
6 luglio 2020
Data di decisione
20 maggio 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:136

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43504

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625, primo comma, cod. pen., dal momento che il rimettente ha dato conto dei motivi per cui deve fare applicazione della cornice edittale di cui alla disposizione censurata e ha richiamato, in linea con la giurisprudenza di legittimità, la regola del cumulo giuridico di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen.

Massima n. 43505

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625, primo comma, cod. pen., dal momento che l'intervento sostitutivo sollecitato dal rimettente - consistente nel chiedere di ripristinare la pena pecuniaria nell'ammontare minimo previsto dalla disposizione censurata prima della modifica da parte della legge n. 103 del 2017 - è aspetto che attiene al possibile contenuto dell'invocata pronuncia additiva e, pertanto, non ridonda in un profilo di inammissibilità, avendo il giudice a quo assolto all'onere di indicare il tertium comparationis , su cui fonda la censura di arbitrarietà e irragionevolezza della norma in esame. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2016 e n. 81 del 2014 ).

Massima n. 43506

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 625, primo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce il minimo edittale della multa per il furto monoaggravato in misura superiore (927 euro) rispetto alla fattispecie pluriaggravata, di cui al secondo comma (206 euro). La previsione censurata, stante l'ampia discrezionalità del legislatore, può ridondare nella violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità della pena soltanto se detta asimmetria venga esaminata nel contesto del complessivo trattamento sanzionatorio; al contrario, il rimettente non ha tenuto conto del divario del minimo della pena detentiva prevista per le due ipotesi (pari a un anno di reclusione in più per l'ipotesi più grave). In tal modo ha omesso di considerare se il citato divario sia idoneo o meno a ridimensionare l'asimmetria denunciata, relegandola nell'ambito di meri difetti di tecnica normativa, che la Corte costituzionale ? soprattutto nella materia penale quanto alla dosimetria della pena ? non è chiamata per ciò solo a correggere, ove non ridondino in un trattamento sanzionatorio manifestamente irragionevole e sproporzionato. È comunque auspicabile che il legislatore corregga lo squilibrio denunciato dal rimettente. Dall'insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale consegue l'inammissibilità delle stesse. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2019, n. 231 del 2018 e n. 134 del 2018 ). La ragionevolezza della pena deve essere giudicata secondo una valutazione complessiva della pena pecuniaria e della pena detentiva, dando rilievo all'unitarietà del trattamento sanzionatorio complessivamente predisposto dal legislatore; in tal modo si consente al giudice, attraverso la graduabilità della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecuniaria, un consistente margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle particolarità del caso concreto. ( Precedenti citati: sentenze n. 15 del 2020 n. 233 del 2018 e n. 142 del 2017; ordinanze n. 91 del 2008 e n. 475 del 2002 ). Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio delle fattispecie criminose, sindacabile solo ove venga superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà oppure del manifesto difetto di proporzionalità, avendo, peraltro, la giurisprudenza costituzionale gradatamente affrancato il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale, privilegiando un modello di sindacato sulla proporzionalità "intrinseca" della pena. ( Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2019, n. 73 del 2020, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 148 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 161 del 2009 e n. 343 del 1993 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2020

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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