Corte costituzionale
Sentenza n. 134/2020
Corte cost., sent. 6 luglio 2020, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/2020
- Data di deposito
- 6 luglio 2020
- Data di decisione
- 20 maggio 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione Liguria n. 3 del 19 aprile 2019
- art. 10, legge della Regione Liguria n. 3 del 19 aprile 2019
- art. 22, legge della Regione Liguria n. 3 del 19 aprile 2019
- art. 31, legge della Regione Liguria n. 3 del 19 aprile 2019
- art. 11, comma 1, legge della Regione Liguria n. 12 del 22 febbraio 1995
- art. 11, comma 2, legge della Regione Liguria n. 12 del 22 febbraio 1995
- art. 11, comma 3, legge della Regione Liguria n. 12 del 22 febbraio 1995
- art. 11, comma 5, legge della Regione Liguria n. 12 del 22 febbraio 1995
- art. 11, comma 4, legge della Regione Liguria n. 12 del 22 febbraio 1995
- art. 8, legge della Regione Liguria n. 3 del 19 aprile 2019
- art. 14, comma 1, legge della Regione Liguria n. 12 del 22 febbraio 1995
- art. 14, comma 2, legge della Regione Liguria n. 12 del 22 febbraio 1995
- art. 17, comma 6, legge della Regione Liguria n. 12 del 22 febbraio 1995
- art. 17, comma 4, legge della Regione Liguria n. 12 del 22 febbraio 1995
- art. 32, comma 3, legge della Regione Liguria n. 12 del 22 febbraio 1995
- art. 23, legge della Regione Liguria n. 3 del 19 aprile 2019
- art. 33, legge della Regione Liguria n. 12 del 22 febbraio 1995
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 10, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 10, comma 3, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 22, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 23, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
Massime
Massima n. 43390
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 10, 22 e 31 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, è dichiarato inammissibile l'intervento dell'Associazione Verdi Ambiente e Società (VAS), perché privo di potestà legislativa. Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. ( Precedente citato: ordinanza n. 213 del 2019 ).
Massima n. 43391
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 7, 10, 22 e 31 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, che hanno ad oggetto le aree naturali protette regionali e locali. Il ricorrente afferma, ma non prova neppure a dimostrare, che l'assetto impresso alla gestione delle aree protette regionali dalla legge regionale impugnata comprometta il buon andamento della pubblica amministrazione; tuttavia, quand'anche tale assetto non dovesse corrispondere al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, non per questo esso genererebbe di per sé inefficienza dell'azione amministrativa. Le questioni vanno perciò valutate con riguardo al solo titolo di competenza invocato dallo Stato, ovvero l'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 43 del 2020 ).
Massima n. 43392
Pur se il parco regionale resta tipica espressione dell'autonomia regionale, la disciplina ambientale dei parchi va ricondotta all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. Essa ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2019, n. 121 del 2018, n. 44 del 2011 e n. 108 del 2005 ). La legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 continua a tutt'oggi ad esprimere standard inderogabili di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2019 e n. 44 del 2011 ).
Massima n. 43393
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 7 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole «secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2», della legge reg. Liguria n. 12 del 1995. Gli indicati commi 1 e 2 recano regole stringenti in ordine alla costituzione della comunità del parco, tali da imporsi allo statuto. In tal modo, le disposizioni impugnate dal Governo contrastano con la riserva statutaria prevista dall'art. 24 della legge n. 394 del 1991, relativo alla organizzazione del parco naturale regionale, per cui ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa.
Massima n. 43394
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 7 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 11, comma 5, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, stabilendo che la comunità esprima parere obbligatorio o vincolante, secondo quanto deciso dallo statuto, in merito ad una serie di oggetti, sui quali dovrà deliberare l'ente di gestione del parco. La norma regionale impugnata non contrasta con il parametro interposto evocato - l'art. 10 della legge n. 394 del 1991 -, che sancisce il carattere obbligatorio, ma non vincolante, dei pareri della comunità del parco. Le norme statali, infatti, possono applicarsi anche ai parchi regionali, ma a condizione che vi si rifletta una generale scelta di politica ambientale non surrogabile dalla fonte regionale. E se, nel sistema dei parchi nazionali, la comunità, che è composta da Presidenti delle Giunte regionali, delle Province, delle Comunità montane e da sindaci, esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, nel caso dei parchi regionali, al contrario, è lo stesso art. 24 dell'indicata legge quadro ad attribuire allo statuto il potere di definire le forme di organizzazione del parco e i criteri di composizione dei suoi organi, sicché esso può rendere vincolanti taluni pareri della prima. ( Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2019 e n. 44 del 2011 ).
Massima n. 43395
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 7 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 11, comma 4, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, prevedendo che la comunità partecipa all'elaborazione del piano pluriennale socio-economico di cui al seguente art. 22. Il parametro interposto evocato - l'art. 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, che attribuisce alla comunità il potere non solo di partecipare, ma di deliberare sul piano pluriennale - non è applicabile nei suoi aspetti minuti ai parchi regionali. Inoltre, l'indicata norma statale attribuisce sì alla comunità la funzione deliberativa, ma su proposta vincolante del consiglio direttivo, sicché, nella sostanza, il ruolo della comunità nei parchi liguri non è sminuito rispetto all'assetto statale.
Massima n. 43396
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione, perché non è stato impugnato il successivo art. 33, comma 1, lett. b ), con il quale si è abrogata la competenza provinciale sulle aree protette locali. Il ricorso statale non pone un problema di distribuzione delle competenze tra Regione e Province, e non contesta, in particolare, che la Regione Liguria potesse sopprimere l'area, ma, piuttosto, l'inosservanza delle garanzie partecipative previste a favore degli enti locali nel procedimento.
Massima n. 43397
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 8 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, come sostituisce l'art. 14, comma 1, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate. La norma impugnata dal Governo contrasta con quanto previsto dall'art. 22 della legge quadro n. 394 del 1991 il quale, ferma restando la competenza regionale di istituire parchi di interesse regionale o locale, vincola però la Regione a coinvolgere gli enti locali interessati nel procedimento istitutivo del parco. E poiché, ai fini della soppressione dell'area protetta, è imposta l'osservanza del medesimo procedimento previsto per la sua istituzione, nel caso di specie, al contrario, la legge regionale impugnata si è limitata ad assumere il parere del Consiglio delle autonomie locali, che non può però ritenersi equipollente alla diretta partecipazione dei soli enti locali interessati, il cui punto di vista non è surrogabile. Il mancato coinvolgimento degli enti locali costituisce un vizio della fase procedimentale, che si trasferisce alla legge provvedimento con cui essa è stata conclusa. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2018, n. 263 del 2011, n. 241 del 2008, n. 282 del 2000 e n. 311 del 1999 ).
Massima n. 43398
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 8 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui, sostituendo l'art. 14, comma 2, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, ridefinisce i confini dei parchi naturali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua, senza coinvolgimento degli enti locali interessati. La norma impugnata dal Governo contrasta con quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lett. c ), della legge quadro n. 394 del 1991, che garantisce agli enti locali la partecipazione alla gestione dell'area protetta, sicché essi non possono essere estromessi dal procedimento con cui si compie un atto di evidente rilievo gestionale, ovvero la variazione dei confini del parco. Del resto, tale variazione è avvenuta direttamente con legge, e deve perciò osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore ai fini della perimetrazione provvisoria dei confini, ai sensi del citato art. 22, compresa la interlocuzione con le autonomie locali.
Massima n. 43399
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 31 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, che regola il regime transitorio delle aree naturali i cui confini sono stati modificati o soppressi con il nuovo art. 14 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, come modificato dall'art. 8 legge reg. Liguria n. 3 del 2019. Accertata l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, ne segue la fondatezza anche della questione relativa all'art. 31.
Massima n. 43400
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 10 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 17, comma 6, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, stabilendo che il piano del parco possa prevedere una diversa perimetrazione dell'area protetta, salvo il caso dei confini stabiliti con legge. È implicito nel sistema legislativo statale - come si ricava dall'art. 23 della legge quadro n. 394 del 1991 - che la perimetrazione definitiva possa essere affidata dalla legge regionale ad una fase procedimentale successiva, ed in particolare al piano del parco. Si tratta, del resto, di un atto alla cui elaborazione partecipano gli organi del parco, i cui componenti sono, in parte, rappresentanti degli enti locali interessati.
Massima n. 43401
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 10 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, come sostituisce l'art. 17, comma 4, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa. La norma impugnata dal Governo, prevedendo un meccanismo d'integrazione e prevalenza, anziché sostitutivo, contrasta con l'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991. Il meccanismo sostitutivo, infatti, assicura una più diretta, immediata ed efficace affermazione, rispetto alla componente meramente urbanistica, dei profili connessi alla tutela dell'ambiente e coagulati nel piano del parco. Il solo meccanismo di integrazione o prevalenza, al contrario, non solo può ingenerare dubbi interpretativi, ma consente al piano del parco di ritrarsi da sfere valutative di propria pertinenza, grazie all'appoggio offerto dal piano urbanistico, in tal modo compromettendo uno standard uniforme di tutela ambientale.
Massima n. 43402
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 22 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 32, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, in tema di vigilanza sulle aree protette, che permette all'ente di gestione del parco di stipulare convenzioni con soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul territorio, ovvero competenti all'accertamento e alla contestazione di violazioni in materia ambientale, faunistica, venatoria, ittica ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al Corpo forestale dello Stato. Nel nuovo assetto di competenze tra Stato e Regione sui parchi naturali regionali non ogni disposizione della legge n. 394 del 1991 si può imporre alla sfera legislativa regionale. Pertanto, sebbene l'art. 23 della citata legge quadro permetta all'ente parco il convenzionamento per la gestione del parco, esclusa la vigilanza, esso non reca in sé un livello di tutela ambientale minimo ed uniforme, tale da imporsi all'autonomia regionale di gestione dei propri parchi, quando essa accresce i mezzi di vigilanza a presidio del bene ambiente. Naturalmente, l'ente di gestione del parco non può spogliarsi del proprio compito di vigilanza diretta, sicché il convenzionamento dovrà risolversi in un ausilio, e non in una surroga, quanto al potere di vigilanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2011, n. 108 del 2005 e n. 307 del 2003 ).
Massima n. 43403
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di argomentazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 23 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, che sostituisce l'art. 33 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, determinando l'apparato sanzionatorio amministrativo in riferimento alle violazioni dei divieti indicati dal successivo art. 42, a quelle del piano del parco o agli interventi non preceduti da nulla osta, o a quelle dei regolamenti del parco, in quanto non più severamente sanzionate ai sensi delle lettere precedenti. La norma impugnata non interferisce con le sanzioni penali previste, ove applicabili, dall'art. 30, comma 1 della legge n. 394 del 1991, né disarticola l'unitario meccanismo sanzionatorio amministrativo tracciato dal comma 2, ma si limita ad esercitare la competenza a definire il trattamento sanzionatorio di illeciti amministrativi che le compete descrivere, in virtù del principio del parallelismo. Il ricorso, al contrario, non indica l'elemento dal quale il ricorrente ha tratto la convinzione che tale unitarietà garantisca uno standard minimo e uniforme di tutela ambientale. ( Precedente citato: sentenza n. 137 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Verdi Ambiente e Società (VAS);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)», nella parte in cui sostituisce l'art. 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole «secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2», della legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette);
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, come sostituisce l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, come sostituisce l'art. 14, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, come sostituisce l'art. 17, comma 4, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 10, 22 e 31 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, che sostituisce l'art. 33 della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, promosse, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 11, commi 4 e 5, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 17, comma 6, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 32, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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