Corte costituzionale
Sentenza n. 128/2020
Corte cost., sent. 25 giugno 2020, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/2020
- Data di deposito
- 25 giugno 2020
- Data di decisione
- 10 giugno 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:128
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Toscana n. 22 del 7 maggio 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43486
È ammissibile l'impugnativa del Governo contro l'intera legge reg. Toscana n. 22 del 2019 poiché, anche se le specifiche doglianze si riferiscono al contenuto del suo solo art. 1, è di tutta evidenza che i tre articoli di cui essa è composta sono tenuti insieme da un forte e coerente nesso, tanto da non ingenerare incertezze circa il contenuto delle censure e, in conseguenza, circa lo scrutinio di costituzionalità. Gli artt. 2 e 3 della legge regionale impugnata hanno infatti funzioni meramente accessorie rispetto al contenuto dell'art. 1, occupandosi, rispettivamente, di precisare gli effetti finanziari dell'intervento regionale e di regolarne l'efficacia temporale. ( Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2017, n. 201 del 2008 e n. 22 del 2006 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, se è inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure che non consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, sono, invece, ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 141 del 2010 ).
Massima n. 43487
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - della legge reg. Toscana n. 22 del 2019 che, nel disciplinare gli incarichi di posizione organizzativa della Regione, prevede la prosecuzione della loro efficacia nelle more dell'attuazione del d.P.C.m. di quantificazione delle risorse relative. La disciplina impugnata, da ricondurre nell'alveo della competenza legislativa regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, è dettata da evidenti ragioni di natura organizzativa, volte ad assicurare - specie in settori interessati dal trasferimento di personale e delle relative funzioni ai sensi della legge n. 56 del 2014 - la necessaria continuità dell'azione amministrativa. Ciò comporta di per sé l'esercizio di una discrezionalità piena - anche nella disciplina di aspetti dettagliati quali le proroghe degli incarichi citati - con la conseguenza che ne derivano possibili e ragionevoli differenziazioni fra le amministrazioni regionali, purché le scelte operate si svolgano nell'ambito delle competenze loro assegnate e nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97, secondo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2019, n. 15 del 2017 e n. 252 del 2016 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il lavoro pubblico, anche regionale, deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, alla materia dell'ordinamento civile e quindi alla competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. I profili "pubblicistico-organizzativi" ad esso afferenti rientrano, invece, nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi nella competenza legislativa residuale della Regione prevista dall'art. 117, quarto comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 241 del 2018 e n. 149 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22 (Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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