Corte costituzionale
Sentenza n. 120/2020
Corte cost., sent. 23 giugno 2020, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/2020
- Data di deposito
- 23 giugno 2020
- Data di decisione
- 6 maggio 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, ter, decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990
- art. 1, comma 78, lett. a), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 43480
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di pronuncia additiva, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4- ter , del d.lgs. n. 346 del 1990, come introdotto dall'art. 1, comma 78, lett. a ), della legge n. 296 del 2006. L'eccezione proposta si basa esclusivamente sull'assunto, palesemente infondato, secondo cui alla Corte costituzionale sarebbe inibito emettere - e al rimettente richiedere - una pronuncia additiva. Tale tipo di pronuncia è invece in generale ammesso. (Nel caso di specie, è specificamente consentito alla Corte costituzionale estendere le agevolazioni fiscali quando lo esiga l'identità di ratio ). ( Precedente citato: sentenza n. 242 del 2017 ).
Massima n. 43481
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella materia tributaria, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4- ter , del d.lgs. n. 346 del 1990, come introdotto dall'art. 1, comma 78, lett. a ), della legge n. 296 del 2006. Se è vero che le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali costituiscono esercizio di un potere discrezionale, ciò tuttavia non preclude l'intervento della Corte costituzionale, dal momento che tale discrezionalità è pur sempre censurabile per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2017 e n. 177 del 2017 ).
Massima n. 43482
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 29 Cost. - dell'art. 3, comma 4- ter , del d.lgs. n. 346 del 1990, come introdotto dall'art. 1, comma 78, lett. a ), della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non include tra i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni che non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni anche quelli a favore del coniuge del dante causa, contemplando esclusivamente i trasferimenti a favore dei discendenti. Lo scopo della norma censurata - che peraltro prescinde completamente dalla verifica di uno stato di bisogno e risulta eccedente rispetto alla protezione offerta dai precetti costituzionali posti a tutela sia della famiglia (art. 29 Cost.), sia dell'impresa (art. 41 Cost.) - è quello di incentivare la continuità di un'attività d'impresa da parte dei discendenti all'interno della famiglia del dante causa in occasione della successione mortis causa , rispetto alla quale il trasferimento a seguito di donazione rappresenta una vicenda sostanzialmente, anche se non necessariamente, anticipatoria. La scelta legislativa di circoscrivere il beneficio alla sola ipotesi del passaggio intergenerazionale a favore dei discendenti non è arbitraria, essendo giustificata in una prospettiva di "maggiore durata" della continuità dell'attività economica. Il trasferimento al coniuge non è, pertanto, pienamente assimilabile a quello a favore del discendente. ( Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2020, n. 85 del 2013, n. 270 del 2010, n. 159 del 1985 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le cosiddette agevolazioni fiscali non rappresentano un "accidente" dei sistemi tributari, quanto piuttosto il modo di risolvere complessi problemi di ponderazione degli interessi e dei valori in gioco in materia di imposizione. Si tratta di una ponderazione rimessa in primo luogo alla valutazione discrezionale del legislatore, ma pur sempre sindacabile dalla Corte costituzionale sotto il profilo della proporzionalità del bilanciamento operato, in particolare quando viene in causa una vera e propria deroga al dovere di tutti di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva (artt. 2, 3 e 53 Cost.), con ricaduta sulle connesse finalità redistributive e sulle esigenze di finanziamento dei diritti costituzionali. ( Precedente citato: sentenza n. 288 del 2019 ). L'imposizione delle successioni e donazioni è giustificata dall'arricchimento dell'erede o del beneficiario e, quindi, in ragione della capacità contributiva di questi ultimi, che risulta nuova e autonoma anche rispetto alle imposte a suo tempo versate dal dante causa. ( Precedente citato: sentenza n. 54 del 2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), come introdotto dall'art. 1, comma 78, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 29 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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