Corte costituzionale

Sentenza n. 118/2020

Corte cost., sent. 23 giugno 2020, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
118/2020
Data di deposito
23 giugno 2020
Data di decisione
26 maggio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:118

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 210 del 25 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 43420

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, esclude che la natura solo raccomandata della vaccinazione in esame - operata, nel caso di specie, nella Regione Puglia - consenta il diritto all'indennizzo in capo ai soggetti che lamentino, quale sua conseguenza, lesioni o infermità di carattere irreversibile. Poiché, in presenza di una campagna vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie, va conseguentemente riconosciuto che, in virtù dei parametri evocati, è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano, in quanto la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo riposa su un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario, obbligatorio o raccomandato che sia. Né assumono rilievo, nel caso di specie, considerazioni relative al carattere meramente regionale della campagna vaccinale, oppure al suo essersi indirizzata prevalentemente nei confronti di una determinata platea di soggetti "a rischio", o la circostanza che la vaccinazione raccomandata in questione, per tali soggetti, appartenga alle prestazioni gratuite garantite dal Servizio sanitario nazionale. In primo luogo, infatti, la campagna vaccinale ha trovato riscontri e corrispondenze nei piani vaccinali nazionali (in particolare quello 2017-2019), nonché in una specifica raccomandazione del Ministero della salute del 26 luglio 2017. In secondo luogo, quel che conta è l'affidamento che il singolo, a rischio o non, ripone nella raccomandazione delle autorità sanitarie. In terzo luogo, eventuali vincoli di ordine finanziario non giustificano l'esonero dall'obbligo d'indennizzo, in presenza delle condizioni previste dalla legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2019, n. 268 del 2017, n. 110 del 2012, n. 293 del 2011, n. 107 del 2012, n. 423 del 2000 n. 226 del 2000, n. 27 del 1998 e n. 342 del 1996 ). L'univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza del quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale; d'altra parte, quando il giudice a quo abbia consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata impone una determinata interpretazione e ne impedisce altre, eventualmente conformi a Costituzione, la verifica delle relative soluzioni ermeneutiche non attiene al piano dell'ammissibilità, ed è piuttosto una valutazione che riguarda il merito della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2020, n. 221 del 2019, n. 133 del 2019, n. 83 del 2017, n. 82 del 2017 e n. 232 del 2013 ). Nell'orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria, la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2019 e n. 5 del 2018 ). La previsione del diritto all'indennizzo - in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o raccomandata - non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, tale previsione completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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