Corte costituzionale
Ordinanza n. 92/2020
Corte cost., ord. 15 maggio 2020, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 92/2020
- Data di deposito
- 15 maggio 2020
- Data di decisione
- 7 aprile 2020
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:92
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 43389
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Massa, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 222 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte della condanna per il reato di cui all'art. 590- bis cod. pen. (lesioni personali stradali gravi o gravissime) e per quello di cui all'art. 589- bis cod. pen (omicidio stradale). L'ordinanza di rimessione è priva di un'adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , mancando del tutto la descrizione della condotta contestata all'imputato e della colpa allo stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Inoltre, la sentenza n. 88 del 2019, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, quarto periodo, della norma censurata, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i citati reati il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti specifiche. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2019 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente descrizione della fattispecie impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza e rende le questioni manifestamente inammissibili. ( Precedenti citati: ordinanze n. 103 del 2019, n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Massa in persona del Giudice di pace con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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