Corte costituzionale
Ordinanza n. 81/2020
Corte cost., ord. 24 aprile 2020, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 81/2020
- Data di deposito
- 24 aprile 2020
- Data di decisione
- 8 aprile 2020
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 120, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 3, comma 52, legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 42576
Sono dichiarate manifestamente infondate, perché identiche ad altre già dichiarate non fondate, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Torino e di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 16 Cost. - dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al d.P.R. n. 309 del 1990. I rimettenti non propongono nessun nuovo argomento che non sia già stato affrontato dalla sentenza n. 80 del 2019, che, nell'esaminare identiche censure, ha escluso sia che la libertà di circolare comporti, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore, sia che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera della sentenza n. 22 del 2018 siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo. Quest'ultimo, infatti, riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato, né ricorre, in questo caso, la contraddizione tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Inoltre, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché la diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento di un provvedimento riabilitativo che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2019, n. 22 del 2018, n. 274 del 2016 e n. 6 del 1962 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino e, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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