Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/2020

Corte cost., ord. 24 aprile 2020, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
81/2020
Data di deposito
24 aprile 2020
Data di decisione
8 aprile 2020
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:81

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42576

Sono dichiarate manifestamente infondate, perché identiche ad altre già dichiarate non fondate, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Torino e di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 16 Cost. - dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al d.P.R. n. 309 del 1990. I rimettenti non propongono nessun nuovo argomento che non sia già stato affrontato dalla sentenza n. 80 del 2019, che, nell'esaminare identiche censure, ha escluso sia che la libertà di circolare comporti, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore, sia che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera della sentenza n. 22 del 2018 siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo. Quest'ultimo, infatti, riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato, né ricorre, in questo caso, la contraddizione tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Inoltre, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché la diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento di un provvedimento riabilitativo che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2019, n. 22 del 2018, n. 274 del 2016 e n. 6 del 1962 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino e, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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