Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/2020
Corte cost., ord. 10 aprile 2020, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/2020
- Data di deposito
- 10 aprile 2020
- Data di decisione
- 24 marzo 2020
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:67
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 42632
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Salerno in funzione di giudice dell'esecuzione in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624- bis cod. pen. Questioni identiche sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 216 del 2019, la quale ha affermato che il divieto censurato trova la propria ratio nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore circa la particolare gravità del fatto e la speciale pericolosità soggettiva del suo autore, e non esclude affatto la valutazione individualizzata del condannato rispetto alla possibile concessione di benefici penitenziari, che è comunque demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame della relativa istanza. Resta, peraltro, ferma la già segnalata opportunità di un intervento del legislatore per rimediare al difetto di coordinamento tra la disciplina processuale e quella sostanziale sui presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione con riferimento, in particolare, al rischio che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 216 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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