Corte costituzionale
Ordinanza n. 280/2020
Corte cost., ord. 23 dicembre 2020, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 280/2020
- Data di deposito
- 23 dicembre 2020
- Data di decisione
- 3 dicembre 2020
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:280
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 160, decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
- legge n. 286 del 24 novembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 43593
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost. - dell'art. 2, comma 160, del d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. nella legge n. 286 del 2006, che estende ai direttori delle Agenzie fiscali, e segnatamente al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il regime di cessazione automatica dell'incarico conseguente al decorso di novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo previsto dall'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 (c.d. spoils system ). Il rimettente prospetta in modo non adeguato le conseguenze applicative derivanti da un eventuale accoglimento della questione sollevata, poiché nulla argomenta in ordine alla possibile ricaduta, che in ipotesi dovrebbe avere la dichiarazione di illegittimità costituzionale, sia sull'atto amministrativo di nomina, sia sull'atto negoziale, rappresentato dal contratto di lavoro, entrambi fonte diretta della clausola di cessazione automatica dell'incarico. Il rimettente ha anche omesso di indagare la reale portata delle clausole pattuite dai contraenti, così inficiando il passaggio nell'iter logico-giuridico da una domanda principale a una subordinata. Parimenti insufficiente, infine, è la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, poiché il rimettente non si confronta con l'evoluzione della complessa normativa al fine di poter predicare, anche in termini di sola plausibilità, le conseguenze dell'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale sia sul decreto presidenziale di nomina, sia sul contratto di lavoro, nella parte in cui l'uno e l'altro contenevano anch'essi, con rinvio recettizio, lo stesso meccanismo di cessazione automatica dell'incarico, inizialmente esteso espressamente anche ad incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, qual era il ricorrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2011, n. 124 del 2011; ordinanza n. 100 del 2007 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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