Corte costituzionale
Ordinanza n. 23/2020
Corte cost., ord. 14 febbraio 2020, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 23/2020
- Data di deposito
- 14 febbraio 2020
- Data di decisione
- 16 gennaio 2020
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 3 del 28 febbraio 2018
- intero testo, legge della Regione Basilicata n. 10 del 27 giugno 2018
- art. 1, legge della Regione Basilicata n. 10 del 27 giugno 2018
- art. 2, legge della Regione Basilicata n. 10 del 27 giugno 2018
- art. 15, legge della Regione Basilicata n. 18 del 20 agosto 2018
Parametri
- art. 32, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 8, comma 1, prima parte, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Massime
Massima n. 41763
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il Presidente della Regione resistente è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso, senza necessità di previa deliberazione della Giunta, essendo tale requisito previsto dall'art. 32, comma 2, della legge n. 87 del 1953 solo come presupposto dell'iniziativa della Regione contro una legge statale. Il principio generale, secondo cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità, è applicabile a tutti gli atti (tra cui quello di accettazione della rinuncia al ricorso) per i quali le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge n. 87 del 1953 non prescrivono formalità. ( Precedenti citati: sentenza n. 37 del 2016 e ordinanza n. 78 del 2017 ).
Massima n. 41764
Sono dichiarati estinti - per rinunce ai ricorsi in mancanza di costituzione della Regione resistente nel primo giudizio e con accettazione della Regione costituita negli altri - i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 3 del 2018, degli artt. 1 e 2, nonché dell'intero testo, della legge reg. Basilicata n. 10 del 2018 e dell'art. 15 della legge reg. Basilicata n. 18 del 2018, modificativo dell'art. 1 della citata legge reg. n. 10 del 2018, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all'art. 8, comma l, prima parte, del d.lgs. n. 502 del 1992. (Nella specie, le rinunce sono motivate da sopravvenuta abrogazione delle disposizioni impugnate). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo in mancanza della costituzione in giudizio della Regione resistente. ( Precedenti citati: ordinanze n. 243 del 2019 e n. 4 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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