Corte costituzionale
Ordinanza n. 210/2020
Corte cost., ord. 9 ottobre 2020, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 210/2020
- Data di deposito
- 9 ottobre 2020
- Data di decisione
- 8 settembre 2020
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:210
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 42932
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 167 cod. pen., nella parte in cui non prevede la revoca della declaratoria di estinzione del reato nel caso in cui sopravvenga a tale pronuncia l'accertamento dell'avvenuta commissione, da parte del condannato con pena condizionalmente sospesa e nei termini stabiliti, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole. L'ordinanza di rimessione ha omesso sia di descrivere adeguatamente la fattispecie del giudizio a quo, sia di indicare se l'istanza di declaratoria di estinzione del reato sia stata suffragata da adeguata certificazione, relativa al casellario giudiziale. Così facendo, il giudice a quo ha mancato di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui la commissione di un nuovo reato che si pone come ostativa alla dichiarazione di estinzione del reato deve essere accertata con sentenza passata in giudicato, in ragione della presunzione di non colpevolezza. Inoltre, il dubbio sollevato è relativo a una mera eventualità (che il condannato, richiesta l'estinzione del reato, abbia compiuto, nel termine quinquennale, reati non ancora oggetto di accertamento, dei quali tuttavia l'ordinanza non offre alcun elemento dimostrativo) ed è attinente a questioni premature e puramente astratte, essendo il rimettente chiamato a pronunciarsi sull'estinzione del reato e non sulla revoca della medesima. ( Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 92 del 2020, n. 203 del 2019, n. 101 del 2019, n. 64 del 2019 e n. 107 del 1998 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è inammissibile, in quanto ipotetica o prematura, se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva, ciò che esclude la rilevanza attuale della stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2020 e n. 217 del 2019; ordinanze n. 259 del 2016 e n. 161 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 167 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 settembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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