Corte costituzionale
Ordinanza n. 196/2020
Corte cost., ord. 13 agosto 2020, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 196/2020
- Data di deposito
- 13 agosto 2020
- Data di decisione
- 12 agosto 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-bis, comma 5, decreto-legge n. 26 del 20 aprile 2020
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- art. 3, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 42952
È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso, in riferimento agli artt. 3, 48 e 49 Cost. e in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU, dall'Associazione "+Europa" nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione all'art. 1- bis , comma 5, del d.l. n. 26 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 59 del 2020, che, in considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature alle elezioni delle Regioni a statuto ordinario dell'anno 2020. Il ricorrente è privo di legittimazione soggettiva, poiché ai partiti politici va negata la natura di potere dello Stato ai fini dell'art. 134 Cost. Secondo la giurisprudenza costituzionale, i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai fini dell'art. 134 Cost. Pertanto, ai partiti politici non è possibile riconoscere la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali. Né l'indubbia funzione di rappresentanza di interessi politicamente organizzati, svolta dai partiti politici, consente di riconoscere la legittimazione di questi ultimi quali poteri dello Stato. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2014; ordinanze n. 120 del 2009 e n. 79 del 2006 ).
Massima n. 42953
La carenza del requisito soggettivo di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato preclude l'esame di ogni altra domanda articolata nel ricorso. (Nella specie, l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso in relazione all'art. 1- bis , comma 5, del d.l. n. 26 del 2020, come convertito, comporta la preclusione della relativa istanza di sospensione cautelare). ( Precedente citato: ordinanza n. 256 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dall'Associazione «+Europa».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 agosto 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 agosto 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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