Corte costituzionale
Ordinanza n. 147/2020
Corte cost., ord. 10 luglio 2020, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 147/2020
- Data di deposito
- 10 luglio 2020
- Data di decisione
- 26 maggio 2020
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016
- legge n. 225 del 1° dicembre 2016
Parametri
Massime
Massima n. 43519
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif., che prevede la definizione agevolata per i soli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e non per quelli affidati anteriormente. La disposizione censurata non considera la mancata adesione a previsioni di analogo contenuto, in precedenza introdotte dal legislatore, come ostativa alla prevista definizione agevolata, da ciò dovendosi escludere l'eccepito difetto motivazionale dell'ordinanza.
Massima n. 43522
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio, con conseguente impossibilità di verificare l'effettiva rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Trieste in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella legge n. 225 del 2016, che prevede il beneficio della definizione agevolata per i soli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e non per quelli affidati anteriormente. Sotto un primo profilo, l'ordinanza di rimessione non precisa la natura del carico affidato in riscossione, genericamente indicato come «tributario», senza chiarire l'assenza delle ipotesi ostative alla definizione agevolata previste dal comma 10 dell'articolo censurato, non consentendo siffatta lacuna descrittiva di verificare l'effettiva rilevanza della questione. La stessa ordinanza omette di richiamare le disposizioni che hanno già consentito la definizione agevolata di carichi relativi al periodo temporale anteriore al 2000, a domanda dei debitori interessati, compromettendo irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate, incentrate proprio sull'arbitrarietà della previsione in sé di un termine iniziale per accedere al beneficio e sulla disparità di trattamento che ne conseguirebbe. Inoltre, sotto un secondo profilo, l'ordinanza non chiarisce in che modo la norma censurata produrrebbe l'asserita diversificazione del trattamento tributario di contribuenti in posizioni similari, e la conseguente lesione dell'evocato art. 53 Cost., dal cui ambito, in ogni caso, è da ritenere esclusa la fase della riscossione. ( Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2018, n. 464 del 1999, n. 480 del 1993 e n. 63 del 1982 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 108 del 2020, n. 203 del 2019, n. 64 del 2019, n. 191 del 2018, n. 64 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 185 del 2013 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante e il mancato esame degli indicati profili di applicabilità della disciplina intervenuta anche se solo per negarne rilievo o consistenza precludono lo scrutinio, incidendo sull'ammissibilità delle questioni. ( Precedenti citati: sentenza n. 150 del 2019; ordinanze n. 108 del 2020 e n. 42 del 2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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