Corte costituzionale
Ordinanza n. 140/2020
Corte cost., ord. 6 luglio 2020, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 140/2020
- Data di deposito
- 6 luglio 2020
- Data di decisione
- 19 maggio 2020
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Veneto n. 31 del 4 ottobre 2018
- art. 2, legge della Regione Veneto n. 31 del 4 ottobre 2018
- art. 3, legge della Regione Veneto n. 31 del 4 ottobre 2018
- art. 4, legge della Regione Veneto n. 31 del 4 ottobre 2018
Parametri
Massime
Massima n. 43515
Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Veneto n. 31 del 2018. Successivamente alla proposizione del ricorso, è entrato in vigore il d.P.C.m. 8 marzo 2019 che, tuttavia, non ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso. Per costante giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 140 del 2018, n. 68 del 2018, n. 44 del 2018 e n. 38 del 2018 ).
Massima n. 43517
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, perché generiche in quanto prive di specifiche argomentazioni, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l ), e 3 Cost., degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Veneto n. 31 del 2018, che rideterminano il fondo per il trattamento accessorio del personale della Giunta regionale e il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Giunta regionale alla data del 1° gennaio 2018. Il ricorso, pur identificando i parametri costituzionali e le disposizioni regionali impugnate, risulta generico nella motivazione delle ragioni della proposizione delle questioni, limitandosi a denunciare in modo meramente assertivo la lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dell'ordinamento civile e senza indicare la disposizione assunta quale tertium comparationis in relazione alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost. È principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale che il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve, altresì, contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge, ponendosi la esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2019, n. 152 del 2018, n. 107 del 2017, n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Veneto 4 ottobre 2018, n. 31 (Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 3 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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