Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/2020

Corte cost., ord. 23 giugno 2020, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
125/2020
Data di deposito
23 giugno 2020
Data di decisione
26 maggio 2020
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:125

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42579

È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza. Con la sentenza n. 24 del 2020, la disposizione censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in senso puntualmente conforme al petitum del rimettente. ( Precedente citato: sentenza n. 24 del 2020 )

Massima n. 42580

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede che la persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni, anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere di detto termine, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione del suo stato di pericolosità. La censurata previsione riguarda una fattispecie logicamente e temporalmente diversa da quella oggetto del giudizio a quo, nel quale si controverte, a monte, in ordine ad un provvedimento di revoca della patente e non ad un successivo, e comunque eventuale, provvedimento di negato rilascio di una «nuova patente» per mancato decorso del prescritto triennio dalla revoca del titolo precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 3, cod. strada, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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