Corte costituzionale

Sentenza n. 98/2019

Corte cost., sent. 18 aprile 2019, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/2019
Data di deposito
18 aprile 2019
Data di decisione
19 marzo 2019
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:98

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42560

È dichiarato ammissibile l'intervento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa (CONSAP) - Gestione autonoma del Fondo di garanzia vittime della strada, spiegato nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b), del d.lgs. n. 198 del 2007. La posizione della società interveniente è suscettibile di restare incisa dall'esito del giudizio incidentale in modo diretto, immediato e specificamente differenziato, in quanto, ove la norma censurata fosse dichiarata costituzionalmente illegittima nei termini auspicati dal rimettente, risulterebbe alla fine - essa sola a livello nazionale - maggiormente pregiudicata perché esposta in misura più estesa all'obbligo di rimborso in favore delle tante imprese designate, convenute in giudizi risarcitori. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). È però ammissibile l'intervento di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. In tal caso, ove l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo, l'intervento è ammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018, n. 16 del 2017, n. 237 del 2013, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006, n. 345 del 2005 e n. 291 del 2001 ).

Massima n. 42561

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Avezzano in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. - dell'art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b), del d.lgs. n. 198 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. La disposizione censurata non viola l'art. 24 Cost., atteso che la garanzia di azionabilità in giudizio della pretesa risarcitoria avente a oggetto il danno alle cose è pienamente assicurata, mentre non attiene all'ambito del parametro evocato l'esistenza di presupposti sostanziali, più o meno restrittivi, previsti dalla legge per il suo accoglimento. Neppure è violato l'art. 2 Cost., potendo dirsi rispettata la prescrizione del generale dovere di solidarietà mediato, nello specifico, dall'obbligo derivante dalla normativa europea, rimanendo pur sempre fermo che il dovere di aiutare chi si trova in difficoltà per una causa qualunque può essere adempiuto dal legislatore secondo criteri di discrezionalità e sulla base della necessaria ragionevole ponderazione con altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale. Né è violato il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto sottesa alla disposizione censurata, ripetitiva di quella europea, è la medesima esigenza di prevenire frodi al Fondo di garanzia, la quale giustifica il trattamento differenziato tra ipotesi di danno alle cose, contestuale a lesioni personali, secondo che queste abbiano cagionato, o no, un danno grave. È, tuttavia, auspicabile che il legislatore regolamenti, in termini più puntuali e non eccedenti la predetta esigenza, il presupposto dei «danni gravi alla persona», che segna il perimetro della risarcibilità del danno alle cose cagionato da veicolo o natante non identificato, al fine di meglio attuare la finalità solidaristica sottesa all'obbligo di conformità alla normativa europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2014, n. 79 del 1992, n. 560 del 1987 e n. 226 del 2000; ordinanza n. 336 del 2010 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento all'art. 24 Cost., ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2017, n. 121 del 2016 e n. 44 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile l'intervento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa (CONSAP) - Gestione autonoma del Fondo di garanzia vittime della strada;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 283, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 1, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198 (Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Avezzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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