Corte costituzionale
Sentenza n. 97/2019
Corte cost., sent. 18 aprile 2019, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/2019
- Data di deposito
- 18 aprile 2019
- Data di decisione
- 7 marzo 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 84, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- art. 84, comma 2, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- legge n. 98 del 9 agosto 2013
- art. 5, comma 4, lett. a), decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 84, comma 1, lett. i), decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- art. 5, comma 1, bis, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
- art. 8, comma 4, bis, secondo periodo, decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010
Parametri
Massime
Massima n. 42212
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per argomentazione fallace, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84, commi 1, lett. b ) ed i ), e 2, del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 98 del 2013, nonché dell'art. 5, comma 4, lett. a ), del d.lgs. n. 28 del 2010. Il nucleo fondante della censura del rimettente è nell'asserita necessità che tutte le norme contenute nel decreto-legge abbiano la stessa, immediata efficacia, per cui non sono pertinenti le eccezioni proposte, in quanto basate sulla immediata entrata in vigore delle norme contenute nel decreto-legge e sul semplice differimento nella efficacia di talune disposizioni.
Massima n. 42213
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 84, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 98 del 2013, che inserisce il comma 1- bis all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, e dell'art. 84, comma 1, lett. i ), dello stesso d.l. n. 69 del 2013, nella parte in cui aggiunge il comma 4- bis , secondo periodo, all'art. 8 del citato d.lgs. n. 28 del 2010. Facendo seguito alla declaratoria d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 272 del 2012, le norme censurate rispettivamente reintroducono nell'ordinamento la mediazione civile quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a talune materie e riproducono la norma in base alla quale il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La decisione di procrastinare la loro applicabilità - ai sensi del comma 2 dell'art. 84 citato, anch'esso autonomamente censurato - di trenta giorni rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione è ragionevolmente giustificata dall'impatto che la reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione avrebbe avuto sul funzionamento degli organismi deputati alla gestione della mediazione stessa, senza comprometterne la matrice funzionale unitaria, essendo le norme in parola finalizzate, unitamente alle altre adottate in materia di giustizia, alla realizzazione dei comuni e urgenti obiettivi del miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e dell'accelerazione dei tempi di definizione del contenzioso civile. ( Precedente citato: sentenza n. 272 del 2012 ). Il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione e la necessità di provvedere con urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2018, n. 5 del 2018, n. 236 del 2017, n. 170 del 2017 e n. 16 del 2017 ). La uniformità teleologica che deve connotare le norme introdotte con la decretazione d'urgenza non presuppone indefettibilmente l'uniformità del loro termine iniziale di efficacia, ben potendo alcune di esse risultare comunque funzionali all'unico scopo di approntare rimedi urgenti anche là dove ne sia stata procrastinata l'applicabilità. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2012 ).
Massima n. 42214
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito. Da una lettura complessiva delle ordinanze di rimessione si evince che il giudice a quo - malgrado la obiettiva sinteticità che connota la censura del rimettente - sulla base di un argomento sostanzialmente sovrapponibile a quello sviluppato in merito all'asserita violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. reputa illogica, e perciò in contrasto con l'art. 3 Cost., la decisione di differire l'applicabilità di una norma adottata in sede di decretazione d'urgenza, evidenziando, quale indice sintomatico di tale irragionevolezza, la diversa soluzione prescelta dal legislatore con riguardo ad altre norme contenute nel medesimo testo normativo.
Massima n. 42215
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 84, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 98 del 2013, che posticipa di trenta giorni - rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione - l'applicabilità delle disposizioni di cui al precedente comma 1, con cui è stata reintrodotta nell'ordinamento la mediazione civile quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a talune materie e la correlata condanna per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento. Il rimettente non motiva in alcun modo sull'applicabilità, nei giudizi pendenti dinanzi a sé, della norma censurata, né d'altra parte ciò sarebbe stato possibile, considerato che i processi a quibus sono stati instaurati successivamente al periodo in cui ha prodotto effetti il differimento disposto dalla norma censurata.
Massima n. 42216
Il thema decidendum , con riguardo alle norme censurate, va identificato tenendo conto della motivazione dell'ordinanza di rimessione e, sulla base essa, è ben possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte della disposizione censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 238 del 2014; ordinanze n. 169 del 2016 e n. 162 del 2011 ).
Massima n. 42217
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per difetto di rilevanza o, comunque, per difetto di motivazione su di essa - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lett. a ), del d.lgs. n. 28 del 2010, laddove prevede l'obbligatorietà della mediazione civile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. L'eccezione non è pertinente in quanto, a prescindere dal tertium comparationis evocato, è ininfluente che il rimettente non abbia indicato specificamente il valore della causa sottoposta alla sua cognizione: quest'ultima ha infatti ad oggetto un contratto bancario e, dunque, rientra in ogni caso, a prescindere dal suo valore, nel novero di quelle soggette alla mediazione.
Massima n. 42218
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5, comma 4, lett. a ), del d.lgs. n. 28 del 2010, laddove prevede l'obbligatorietà del procedimento preliminare di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo - sia pure dopo la pronuncia del giudice, ai sensi degli artt. 648 e 649 cod. proc. civ., sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso - a differenza di quanto previsto per la procedura di negoziazione assistita che, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, lett. a ), del d.l. n. 132 del 2014, non deve essere esperita né nella fase monitoria né nel successivo, eventuale, giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. La scelta legislativa - che, in riferimento alla conformazione degli istituti processuali, consente ampia discrezionalità - di trattare diversamente, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le due fattispecie, non è manifestamente irragionevole e arbitraria in quanto - pur presentando i due istituti processuali alcuni profili di omogeneità (il fine di favorire la composizione della lite in via stragiudiziale, la riconducibilità alle misure di Alternative Dispute Resolution -ADR, il costituire condizioni di procedibilità della domanda giudiziale), il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto - il mediatore, terzo e imparziale - là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2018, n. 164 del 2017 e n. 12 del 2016 ). È dubbia la riconducibilità della mediazione tributaria disciplinata dall'art. 17- bis del d.lgs. n. 546 del 1992 all'àmbito mediatorio propriamente inteso, per la mancanza di un soggetto terzo che - come avviene per quella delle controversie civili e commerciali disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010 - svolga la mediazione, e ciò ne comporta anche l'impossibilità di ricondurla al modello di quella civilistica. ( Precedente citato: sentenza n. 98 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 1, lettera b), del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, che inserisce il comma 1-bis all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), e dell'art. 84, comma 1, lettera i), dello stesso d.l. n. 69 del 2013, nella parte in cui aggiunge il comma 4-bis, secondo periodo, all'art. 8 del citato d.lgs. n. 28 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Verona con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 28 del 2010, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Verona con l'ordinanza iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2018.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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