Corte costituzionale

Sentenza n. 89/2019

Corte cost., sent. 17 aprile 2019, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/2019
Data di deposito
17 aprile 2019
Data di decisione
19 febbraio 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 454, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
  • decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 17, comma 3, bis, legge n. 111 del 15 luglio 2011
  • art. 17, comma 3, bis, decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 42363

Nel giudizio in via principale possono trovare ingresso questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, purché non implausibili e comunque ragionevolmente desumibili dalle disposizioni impugnate, potendo dunque essere dedotte anche lesioni derivanti da distorsioni interpretative delle disposizioni impugnate. (Nel caso di specie sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 454, della legge n. 205 del 2017, in quanto la lettura proposta, che attribuisce alla congiunzione «ovvero» un significato esplicativo e non già disgiuntivo non appare prima facie implausibile, essendo suffragata dall'ambiguità semantica della indicata congiunzione che solo un'accurata ricostruzione del contesto espressivo può contribuire a sciogliere). ( Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2018 e n. 270 del 2017 ).

Massima n. 42364

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 454, della legge n. 205 del 2017. La disposizione impugnata - nel modificare l'art. 17, comma 3- bis , del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella legge n. 111 del 2011, in tema di concorso degli enti del Servizio sanitario nazionale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e, in particolare, di riduzione delle spese del personale - ha inserito nella previsione per cui la Regione è considerata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi, oppure, in caso contrario ove, per gli anni dal 2013 al 2019, abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti, l'inciso «ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo». L'inquadramento sistematico del dato testuale, l'analisi del dibattito parlamentare e le stesse argomentazioni difensive svolte dal Governo convergono verso l'interpretazione della congiunzione «ovvero» in senso disgiuntivo, per cui la disposizione impugnata va intesa in modo conforme alla Costituzione, nel senso che la previsione di una variazione dello 0,1 per cento annuo si raccorda a una disciplina di riduzione delle spese per il personale sanitario che già demanda alle Regioni la scelta degli strumenti più appropriati per conseguire l'obiettivo e, con riferimento a una più ampia flessibilità, definisce le condizioni per giudicarle adempienti. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2017, n. 52 del 2010, n. 120 del 2008 e n. 193 del 2007 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, i quali si iscrivono in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni dell'assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario. Il legislatore statale può dunque legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari. ( Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2010 e n. 193 del 2007 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2019.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze