Corte costituzionale

Sentenza n. 84/2019

Corte cost., sent. 11 aprile 2019, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/2019
Data di deposito
11 aprile 2019
Data di decisione
6 marzo 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:84

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 7 del 25 gennaio 2018
  • art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 7 del 25 gennaio 2018
  • art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione Lombardia n. 7 del 25 gennaio 2018

Parametri

Massime

Massima n. 42240

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. a ), b ) e c ), della legge reg. Lombardia n. 7 del 2018, che prevede - al fine di semplificare i controlli delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive - l'istituzione del codice identificativo di riferimento (CIR) per le strutture ricettive, compresi gli alloggi (o le loro porzioni) dati in locazione per finalità turistiche, la relativa sanzione pecuniaria per il suo mancato utilizzo (da 500 a 2500 euro) nonché la possibilità che l'importo sia raddoppiato, in caso di reiterate violazioni, ferma la sospensione (non superiore a tre mesi) o la cessazione dell'attività, per i casi più gravi. Le disposizioni impugnate pongono un adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione turistica, sanzionandone gli inadempimenti, senza incidere sulla libertà negoziale e sulla sfera contrattuale, che restano disciplinate dal diritto privato. Non sussiste, inoltre, la dedotta irrazionalità della disciplina, dal momento che le disposizioni - estendendo ai titolari di appartamenti dati in locazione l'obbligo di previa comunicazione al comune dell'avvio dell'attività, cui consegue l'assegnazione del CIR, e obbligando a indicare il CIR nei siti web o nelle altre forme di pubblicità - non possono ritenersi eccessivamente gravose, non comportando costi aggiuntivi o l'adozione di particolari accorgimenti organizzativi; né risultano irragionevoli le sanzioni amministrative poste a tutela di tali obblighi, in ragione degli importi non particolarmente elevati e della gradualità delle diverse misure previste. ( Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2018, n. 283 del 2016, n. 245 del 2015, n. 290 del 2013 e n. 80 del 2012 ) . Secondo la costante giurisprudenza costituzionale la competenza sanzionatoria amministrativa non è in grado di autonomizzarsi come materia in sé, ma accede alle materie sostanziali. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 148 del 2018, n. 271 del 2012, n. 246 del 2009, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istruzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze», promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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