Corte costituzionale

Sentenza n. 74/2019

Corte cost., sent. 9 aprile 2019, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/2019
Data di deposito
9 aprile 2019
Data di decisione
20 febbraio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 71, legge n. 205 del 27 dicembre 2017

Parametri

Massime

Massima n. 42119

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., l'art. 1, comma 71, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non prevede che le modalità di utilizzo su base regionale delle risorse finalizzate al fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata. La norma impugnata dalla Regione Veneto ha ad oggetto la destinazione delle risorse del fondo indicato e in cui erano confluite, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili per il medesimo capitolo di spesa. La mancata previsione di un coinvolgimento regionale nel processo di adozione del d.m. si pone in contrasto con parametro evocato, in quanto tale decreto costituisce lo sviluppo operativo del Piano strategico, poiché attraverso di esso vengono stabilite le modalità di riparto delle risorse individuate in sede di programmazione. ( Precedenti citati: sentenza n. 78 del 2018 e n. 222 del 2005 ). La materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze legislative residuali delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.; tuttavia, la perdurante incompleta attuazione dell'art. 119 Cost. in ordine al sistema di finanziamento regionale, nel contesto di una crisi economica diffusa e di avvertite necessità sociali, rende ammissibili interventi statali di finanziamento del settore, volti ad assicurare un livello uniforme di godimento di diritti tutelati dalla Costituzione stessa, in funzione di sostegno ed integrazione delle limitate risorse regionali disponibili. ( Precedente citato: sentenza n. 211 del 2016 ). Ove una norma statale disponga, in materie soggette a potestà legislativa regionale residuale, circa i criteri e le modalità di riparto o riduzione di fondi destinati ad enti territoriali mediante il rinvio a fonti secondarie di attuazione, occorre prevedere "a monte" lo strumento dell'intesa. ( Precedente citato: sentenza n. 273 del 2013 ).

Massima n. 42120

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 1, comma 71, della legge n. 205 del 2017, che concerne l'utilizzo delle risorse del fondo finalizzato all'incremento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e che prevede che le modalità di utilizzo delle risorse siano stabilite con d.m., senza alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni. La ricorrente non ha minimamente argomentato il lamentato pregiudizio all'autonomia finanziaria regionale, limitandosi a ribadire la necessità di un proprio coinvolgimento nel percorso decisionale. Spetta alle Regioni dimostrare, allorché rivendichino l'illegittimità di norme che prevedono una riduzione di trasferimenti erariali, che tale riduzione determini l'insufficienza dei mezzi finanziari per l'adempimento dei compiti di loro spettanza e che al mancato assolvimento di tale onere consegua l'inammissibilità della questione proposta. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018 e n. 192 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevede che le modalità di utilizzo su base regionale delle risorse ivi previste siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza unificata;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 71, della legge n. 205 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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