Corte costituzionale
Sentenza n. 66/2019
Corte cost., sent. 29 marzo 2019, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/2019
- Data di deposito
- 29 marzo 2019
- Data di decisione
- 23 gennaio 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:66
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 137, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 42110
È ammissibile, poiché non ricorre la preclusione alla riproposizione della questione nel medesimo grado di giudizio, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Gup del Tribunale di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.. Pur nell'identità della norma censurata e del petitum , la questione risulta, infatti, diversa da quella sollevata dallo stesso giudice a quo nel medesimo giudizio e dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 2017 in rapporto sia al parametro costituzionale, sia alle argomentazioni dedotte a supporto della denuncia di incostituzionalità.
Massima n. 42111
Per costante giurisprudenza costituzionale, in presenza di una pronuncia di rigetto, l'effetto preclusivo alla riproposizione di questioni nel corso dello stesso giudizio, desumibile dall'art. 137, terzo comma, Cost., opera soltanto allorché, a prescindere dall'analogia delle finalità perseguite, risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione: le norme censurate, i profili di incostituzionalità dedotti e le argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 113 del 2011 e n. 225 del 1994; ordinanza n. 183 del 2014 ).
Massima n. 42112
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Gup del Tribunale di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GUP il quale, ravvisato nel corso della stessa udienza preliminare un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell'imputazione divenga - una volta accolto l'invito - incompatibile a trattare la stessa udienza preliminare. La Corte EDU ha escluso in più occasioni che le garanzie in tema di equo processo, di cui alla norma convenzionale evocata, siano riferibili all'udienza preliminare prevista dalla legge processuale italiana, fatto salvo il caso - non ricorrente nel giudizio principale - in cui vengano adottati riti alternativi che conferiscano al giudice di tale udienza il potere di pronunciarsi sul merito delle accuse. In ogni caso, il rimettente non ha indicato, né emergono, pronunce della Corte di Strasburgo che ravvisino la carenza di imparzialità - sia di tipo funzionale sia legata alla commistione tra le funzioni di giudice e quelle del pubblico ministero - in fattispecie analoghe a quella in esame, sì da poter concludere che la disciplina nazionale oggetto di censura risulti non in linea con il quadro delle garanzie apprestato dalla norma convenzionale evocata. ( Precedenti citati: sentenze n. 18 del 2017 e n. 49 del 2015 ). Affinché la giurisprudenza della Corte EDU assuma rilievo ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., deve risultare consolidata, nei sensi precisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015.
Massima n. 42113
Per costante giurisprudenza costituzionale, affinché possa configurarsi una situazione di incompatibilità del giudice - nel senso dell'esigenza costituzionale della relativa previsione, in funzione di tutela dei valori di terzietà e di imparzialità - è necessario che la valutazione "contenutistica" sulla medesima regiudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito. È del tutto ragionevole, infatti, che, all'interno di ciascuna delle fasi - intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, prodromici alla decisione conclusiva - resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione del procedimento che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In questi casi, il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito, senza che ne possa essere spogliato: anzi è la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare l'incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa. ( Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2012, n. 177 del 1996 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 del 2004, n. 90 del 2004, n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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