Corte costituzionale

Sentenza n. 5/2019

Corte cost., sent. 11 gennaio 2019, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/2019
Data di deposito
11 gennaio 2019
Data di decisione
22 novembre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 22 del 26 giugno 2006
  • art. 12, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 22 del 26 giugno 2006

Parametri

Massime

Massima n. 40458

Dopo la riforma del Titolo V Cost., mentre la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, è transitata nell'ambito della competenza regionale residuale (117, quarto comma, Cost.), la materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli è rimasta di competenza esclusiva statale. In particolare, la disciplina della revisione dei veicoli si innesta nelle materie della sicurezza (art. 117, secondo comma, lett. h, Cost.) e dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s , Cost.). ( Precedenti citati: sentenze n. 137 e n. 78 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007, sulla competenza in tema di servizio pubblico di trasporto; sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004, sulla competenza in tema di sicurezza della circolazione e dei veicoli; sentenza n. 77 del 2013, sulla revisione dei veicoli; sentenze n. 135 del 11997, n. 2 del 1993 e n. 58 del 1976, sul riparto competenziale anteriore alla riforma del Titolo V Cost. ).

Massima n. 40459

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - l'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, che vieta alle imprese autorizzate all'esercizio di attività di noleggio di autobus con conducente l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni con percorrenza di un milione di chilometri e le obbliga a cancellarli dagli elenchi dei veicoli autorizzati alla predetta attività. Eccede l'ambito della potestà legislativa residuale regionale in materia di servizio pubblico di trasporto (di linea e non di linea) una disposizione - pur di contenuto in sé non irragionevole, come quella censurata dal TAR Piemonte, sez. seconda - che, introducendo a carico delle imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale un ulteriore requisito attinente all'efficienza tecnica del veicolo, non previsto dalla disciplina statale in materia di sicurezza del trasporto, finisce per limitare l'esercizio dell'attività di NCC da parte degli operatori "interni" e per creare una distorsione della concorrenza su base territoriale. Le Regioni, infatti, non possono incidere negativamente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge n. 218 del 2003 (artt. 1 e 4), la quale costituisce esercizio delle competenze esclusive statali in materia di "tutela della concorrenza" e di "sicurezza" (art. 117, secondo comma, lett. e ed h , Cost.) e concilia i due interessi, potenzialmente confliggenti, al libero esercizio dell'attività di NCC e alla sicurezza del trasporto, esprimendone la sintesi in una disciplina uniforme in materia di sicurezza, finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e l'assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale. ( Precedente citato: sentenza n. 30 del 2016, dichiarativa dell'incostituzionalità costituzionale di analoga disposizione della medesima legge regionale; sentenze n. 30 del 1998 e n. 135 del 1997, sulla possibilità per le Regioni di regolare - senza alterare la tutela concorrenziale - gli oggetti indicati dalla legge n. 218 del 2003 e, in generale, la gestione del servizio ).

Massima n. 40460

Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. restano assorbite le altre questioni sollevate dallo stesso TAR Piemonte in riferimento agli artt. artt. 3, 41 e 117, primo comma (in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario) e secondo comma, lett. h ) ed s ), Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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