Corte costituzionale
Sentenza n. 49/2019
Corte cost., sent. 15 marzo 2019, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/2019
- Data di deposito
- 15 marzo 2019
- Data di decisione
- 6 febbraio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 7, ter, secondo periodo, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
- legge n. 98 del 9 agosto 2013
- art. 32, comma 7, ter, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
Parametri
Massime
Massima n. 42080
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carente motivazione in punto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità dell'art. 32, comma 7- ter , secondo periodo, del d.l. n. 69 de 2013, conv. con modif., nella legge n. 98 del 2013. Dalla motivazione del giudice a quo, la quale supera il vaglio di non implausibilità, si coglie la necessità di fare applicazione della previsione censurata, senza che ciò interferisca con il diverso profilo della fondatezza della domanda, che il rimettente potrà esaminare - alla luce delle contrapposte argomentazioni delle parti - soltanto una volta che sia rimossa la norma censurata. ( Precedente citato: sentenza n. 20 del 2018 ).
Massima n. 42081
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del d.l. n. 69 de 2013, conv., con modif., nella legge n. 98 del 2013, che definisce, anche per il passato, i presupposti per godere degli sgravi contributivi riguardanti le zone agricole svantaggiate o di montagna, escludendo la restituzione di eventuali versamenti contributivi effettuati prima del 21 agosto 2013, data della sua entrata in vigore. La norma censurata dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, - che offre un'interpretazione autentica dell'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, attribuendo rilievo dirimente, per accordare gli sgravi suddetti anche alle cooperative e ai consorzi che operano in zone diverse, alla provenienza del prodotto - contrasta, nel limite alla efficacia retroattiva, non superabile attraverso un'interpretazione adeguatrice, con il principio di eguaglianza e il canone di ragionevolezza. Se, infatti, il legislatore ben può introdurre un regime contributivo più favorevole, senza estenderne gli effetti al passato, la norma denunciata preclude irragionevolmente la ripetizione dei contributi che, prima della sua entrata in vigore, siano stati già corrisposti in misura superiore al dovuto, senza che per tale disparità di trattamento si riscontri alcuna giustificazione nella peculiarità dell'obbligazione contributiva e dell'agevolazione corrispondente, in tal modo pregiudicando il datore di lavoro che sia stato sollecito nell'adempiere al proprio debito e premiando chi, nella medesima situazione, non abbia eseguito alcun pagamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2013, n. 292 del 1997, n. 421 del 1995 e n. 354 del 1992; ordinanza n. 184 del 1999 ). Le norme di sanatoria, in materia previdenziale o fiscale, a differenza della diversa fattispecie del condono, lungi dal rendere non dovuti (o dovuti in misura inferiore) i pagamenti effettuati, si limitano a incentivare i pagamenti non ancora effettuati, per ragioni connesse ad esigenze della finanza pubblica, e, pertanto, non possono che applicarsi a coloro che ancora debbono regolarizzare la propria posizione. ( Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2009, n. 330 del 2007, n. 234 del 2006, n. 320 del 2005 e n. 416 del 2000; ordinanza n. 303 del 1997 ).
Massima n. 42082
Accolta, per violazione dell'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 7- ter , secondo periodo, del d.l. n. 69 de 2013, conv., con modif., nella legge n. 98 del 2013, restano assorbite le ulteriori censure, incentrate sulla violazione dell'art. 24 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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