Corte costituzionale
Sentenza n. 42/2019
Corte cost., sent. 8 marzo 2019, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/2019
- Data di deposito
- 8 marzo 2019
- Data di decisione
- 23 gennaio 2019
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:42
Parametri
Massime
Massima n. 42176
È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dello sviluppo economico adottare il decreto 9 agosto 2017, che ha modificato il precedente disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, al fine di adeguarlo alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017. Il decreto non viola gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto il legislatore statale - espungendo dal d.m. 7 dicembre 2016 ogni riferimento al titolo concessorio unico - ha sostanzialmente rinunciato parzialmente alla chiamata in sussidiarietà, con conseguente rimozione del vizio del precedente decreto e determinando l'assenza di una concreta lesione delle attribuzioni costituzionali presidiate dai parametri evocati. La chiamata in sussidiarietà prefigurata a livello legislativo in relazione al titolo concessorio unico - conforme alla norma di riferimento (i commi 7 e 10 dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014), come modificata dalla sentenza indicata - dovrà essere realizzata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del d.m. impugnato, che demanda a due direzioni generali del MISE di provvedere al coinvolgimento regionale per determinare le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, senza che ciò determini un coinvolgimento solo "a valle" delle Regioni, anche in ragione del fatto che la disposizione ministeriale impugnata va interpretata in coerenza con il dettato legislativo - il cui contenuto riproduce - che, in virtù della indicata sentenza, impone l'adeguato coinvolgimento regionale (il quale, in relazione al singolo titolo concessorio unico, è già previsto dall'art. 38, comma 6, lett. b, del d.l. n. 133 del 2014) proprio per l'adozione del disciplinare tipo. Infine, per effetto dell'eliminazione dei riferimenti al titolo concessorio unico contenuti nel d.m. 7 dicembre 2016, quest'ultimo finisce per riguardare esclusivamente gli altri titoli minerari, con conseguente ulteriore infondatezza del ricorso, poiché la modalità di conferimento degli stessi non è contenuta nel decreto censurato, bensì in quello precedente. ( Precedente citato: sentenza n. 114 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dello sviluppo economico adottare il decreto 9 agosto 2017 (Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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