Corte costituzionale
Sentenza n. 30/2019
Corte cost., sent. 28 febbraio 2019, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/2019
- Data di deposito
- 28 febbraio 2019
- Data di decisione
- 22 gennaio 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, lett. a), legge n. 264 del 29 aprile 1949
- art. 1, comma 55, legge n. 247 del 24 dicembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 42318
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. a ), della legge n. 264 del 1949 e, in via subordinata, dello stesso art. 32, primo comma, lett. a ), e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007. Il rimettente ha espressamente argomentato che le questioni sollevate riguardano l'impossibilità di riconoscere ai ricorrenti l'indennità di disoccupazione agricola, che discende dal meccanismo di computo della durata previsto dalla disposizione censurata. La verifica della fondatezza di tale assunto attiene, più propriamente, al merito delle questioni.
Massima n. 42319
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. a), della legge n. 264 del 1949 e, in via subordinata, dello stesso art. 32, primo comma, lett. a ), e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007. Il rimettente ha effettuato una valutazione non implausibile, sul punto, della questione. Secondo un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale è prerogativa del rimettente, mentre alla Corte costituzionale spetta verificare esclusivamente che la sua valutazione sia avvalorata da una motivazione non implausibile e che i presupposti di esistenza del giudizio non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti nel momento in cui la questione è proposta, non potendo essa sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dal giudice a quo, eventualmente anche in via implicita con il supporto di argomenti non arbitrari. ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2018, n. 53 del 2017, n. 241 del 2016, n. 262 del 2015, n. 120 del 2015, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010, n. 34 del 2010 e n. 62 del 1992 ).
Massima n. 42320
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il carattere additivo-manipolativo dell'intervento auspicato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. a ), della legge n. 264 del 1949 e, in via subordinata, dello stesso art. 32, primo comma, lett. a ), e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007. La possibilità che il legislatore disciplini variamente la tutela contro la disoccupazione, al fine di adeguarla alla natura delle diverse attività lavorative non esclude che le differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori debbano essere razionalmente giustificabili, in quanto fondate su valide e sostanziali ragioni, con la conseguente necessità di verificare nel merito le scelte operate dal legislatore. ( Precedente citato: sentenza n. 160 del 1974 ).
Massima n. 42321
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. a ), della legge n. 264 del 1949 e, in via subordinata, dello stesso art. 32, primo comma, lett. a ), e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007. Il rimettente, dopo aver correttamente e sufficientemente preso in considerazione il contesto normativo, ha ritenuto in modo non implausibile che la norma censurata sia ancora in vigore.
Massima n. 42322
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 32, primo comma, lett. a ), della legge n. 264 del 1949 e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, che prevedono la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, rispettivamente pari alla differenza tra il numero di 270 e quello delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno (sino a un massimo di 180) [giornate "non lavorate"], e pari al numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate [giornate "lavorate"]. La ricostruzione dei dati normativi operata dal rimettente e la disciplina risalente e stratificata - per cui essa escluderebbe la corresponsione ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti assicurativi, il trattamento di disoccupazione se licenziati dopo aver lavorato per 270 giornate - non escludono una diversa interpretazione delle disposizioni vigenti, tale da fornire tutela a detti lavoratori; all'accertamento del requisito contributivo - che consiste nell'aver conseguito un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente - non può non far seguito, infatti, l'effettiva erogazione della prestazione che allo stesso corrisponde. Pertanto si deve intendere che il lavoratore licenziato ottenga l'indennità in esame pur dopo aver raggiunto o superato le 270 giornate lavorate, dovendosi orientare l'interpretazione delle disposizioni censurate nella direzione di una tutela, e non di una totale privazione della stessa. Va, inoltre, escluso che tali lavoratori siano discriminati sia rispetto agli altri lavoratori a tempo indeterminato sia ai lavoratori agricoli a tempo determinato, dal momento che una diversa disciplina della tutela contro la disoccupazione non può ritenersi, di per sé, lesiva del principio di eguaglianza, quando, come nel caso di specie, si ravvisano giustificazioni per entrambe le differenziazioni. Spetta, infine, al legislatore, alla luce delle trasformazioni nel frattempo intervenute nell'organizzazione delle imprese agricole, valutare se dettare una nuova disciplina dei trattamenti di disoccupazione dei lavoratori agricoli. ( Precedenti citati: sentenze n. 53 del 2017, n. 192 del 2005, n. 497 del 1988 e n. 213 del 1986 ). Per la Corte costituzionale, il regime peculiare del trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli prevede l'erogazione dell'indennità nell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento della cessazione del rapporto di lavoro, qualificandola sostanzialmente come una forma di integrazione salariale concessa ex post . ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2017 e n. 53 del 2017 ). Secondo la Corte costituzionale, il legislatore ha la possibilità di disciplinare variamente la tutela contro la disoccupazione, al fine di adeguarla alla natura delle diverse attività lavorative con il limite che le differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori debbano essere razionalmente giustificabili, in quanto fondate su valide e sostanziali ragioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2017 e n. 160 del 1974 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) e dell'art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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