Corte costituzionale

Sentenza n. 289/2019

Corte cost., sent. 23 dicembre 2019, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
289/2019
Data di deposito
23 dicembre 2019
Data di decisione
3 dicembre 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:289

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. d), legge della Regione Campania n. 29 del 8 agosto 2018
  • art. 12, comma 4, legge della Regione Campania n. 14 del 26 maggio 2016
  • art. 1, comma 1, lett. f), legge della Regione Campania n. 29 del 8 agosto 2018
  • art. 12-bis, comma 1, legge della Regione Campania n. 14 del 26 maggio 2016
  • art. 12-bis, comma 2, legge della Regione Campania n. 14 del 26 maggio 2016
  • art. 12-bis, comma 5, legge della Regione Campania n. 14 del 26 maggio 2016
  • art. 1, comma 1, lett. u), legge della Regione Campania n. 29 del 8 agosto 2018
  • art. 49, comma 5, bis, legge della Regione Campania n. 14 del 26 maggio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40970

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità della motivazione ed erronea indicazione delle disposizioni statali interposte, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. d ), della legge reg. Campania n. 29 del 2018. Seppure con alcuni passaggi poco chiari, risulta desumibile che le doglianze del Governo ricorrente siano tese a censurare l'illegittimità della fissazione, da parte del legislatore regionale, di aspetti della materia allo stesso non attributi dal cod. ambiente, eccedendo dalle proprie competenze; eccedenza che sarebbe alla base della violazione delle attribuzioni delle Province. Da ciò deriva anche la corretta individuazione dell'art. 196, comma 1, lett. n ) e o ), cod. ambiente quale parametro interposto, non rilevando la mancata invocazione del successivo art. 197, comma 1, lett. d ), tenuto conto, altresì, che quest'ultimo ha un contenuto speculare al primo, elencando dal lato delle Province quelle funzioni su cui la Regione deve limitarsi a porre criteri generali.

Massima n. 40971

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. d ), della legge reg. Campania n. 29 del 2018, che sostituisce l'art. 12, comma 4, della legge reg. Campania n. 14 del 2016, dettando condizioni transitorie per la localizzazione nella Regione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti. La norma regionale impugnata non contrasta con gli artt. 196 e 197 del cod. ambiente, poiché il vincolo posto dalle disposizioni regionali vigenti appare più lieve dell'originaria formulazione della disposizione oggetto di censura, che consentiva la diretta individuazione di aree non idonee. Inoltre, le disposizioni impugnate hanno natura transitoria e non fissano, di per sé, un criterio generale di localizzazione, compito che spetterà invece ai successivi atti regionali e in particolare al piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani (PRGRU). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti va ricondotta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. Tale pervasività della legislazione statale, integrando quei livelli di tutela uniforme inderogabili dalle Regioni, caratterizza anche le disposizioni di natura organizzativa, con le quali lo Stato alloca le funzioni amministrative tra i livelli di governo, con particolare riferimento alla disciplina dettata dal cod. ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2019, n. 142 del 2019, n. 129 del 2019, n. 28 del 2019, n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 150 del 2018, n. 58 del 2015, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 314 del 2009, n. 380 del 2007 e n. 259 del 2004 ).

Massima n. 40972

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. f ), della legge reg. Campania n. 29 del 2018, nella parte in cui introduce l'art. 12- bis , commi 1 e 2, nella legge reg. Campania n. 14 del 2016, ove sono disciplinati le modalità e i tempi di esecuzione dei controlli sugli insediamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). È la stessa normativa dello Stato (art. 29- decies , comma 11- bis , cod. ambiente) ad attribuire alla Regione una competenza pianificatoria in materia di controlli, pur vincolandone l'attività al rispetto dei criteri indefettibilmente fissati dal legislatore statale. Le disposizioni regionali censurate intervengono nell'esercizio di tale competenza e, pur enunciando criteri parzialmente diversi, non manifestano, di per sé, la volontà del legislatore regionale di eludere quanto previsto dalla legge statale, non rilevandosi elementi atti a considerare i criteri regionali come esclusivi, il che li renderebbe illegittimi.

Massima n. 40973

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. p ), Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. f ), della legge reg. Campania n. 29 del 2018, nella parte in cui introduce l'art. 12- bis , comma 5, nella legge reg. Campania n. 14 del 2016, prevedendo l'adozione da parte della Regione di un apposito programma di controlli per gli impianti di gestione rifiuti autorizzati in via ordinaria ovvero semplificata, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, con i tempi e i criteri già previsti per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). La previsione impugnata è riconducibile alle funzioni attribuite dall'art. 196, comma 1, cod. ambiente alle Regioni, a cui spetta la competenza relativa alla regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché quella di promozione della gestione integrata dei rifiuti. Le funzioni provinciali non sono escluse dalle disposizioni impugnate, restando attribuita alle Province la potestà sull'esecuzione dei controlli sul proprio territorio, con la possibilità di disciplinare anche le modalità attraverso cui essi devono essere organizzati. L'espressione contenuta nell'art. l, comma 85, lett. a ), della legge n. 56 del 2014 - che individua quale funzione fondamentale delle Province la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, "per gli aspetti di competenza" - pur essendo generica, deve necessariamente richiamarsi alla disciplina delle competenze che il cod. ambiente attribuisce alle varie amministrazioni, quale quella prevista dell'art. 197, comma l, cod. ambiente. ( Precedente citato: sentenza n. 129 del 2019 ).

Massima n. 42711

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. u ), della legge reg. Campania n. 29 del 2018, che aggiunge il comma 5- bis all'art. 49 della legge reg. Campania n. 14 del 2016, ove si prevedono risorse finanziare aggiuntive per i soggetti che provvedano alla stabilizzazione del personale dei consorzi di bacino della Regione Campania, al termine dell'utilizzazione temporanea dello stesso personale. La norma regionale impugnata si riferisce al solo personale dei consorzi di bacino in liquidazione, già inserito nell'ambito del pubblico impiego, per cui soltanto riguardo a questi ultimi sono previste risorse aggiuntive nel caso d'impegno alla stabilizzazione, da intendersi in realtà come un riassorbimento nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, quali sono i soggetti attuatori. Secondo la giurisprudenza costituzionale, i consorzi di bacino sono enti pubblici non economici, riconducibili, pertanto, alle amministrazioni pubbliche, anche per quanto concerne la regolamentazione del rapporto di lavoro. ( Precedente citato: sentenza n. 226 del 2012 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Campania 8 agosto 2018, n. 29, recante «Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14·(Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)» - che sostituisce l'art. 12, comma 4, della legge della Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge reg. Campania n. 29 del 2018 - nella parte in cui introduce l'art. 12-bis, commi 1 e 2, nella legge reg. Campania n. 14 del 2016 - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge reg. Campania n. 29 del 2018 - nella parte in cui introduce l'art. 12-bis, comma 5, nella legge reg. Campania n. 14 del 2016 - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera u), della legge reg. Campania n. 29 del 2018, che aggiunge il comma 5-bis all'art. 49 della legge reg. Campania n. 14 del 2016, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 97 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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