Corte costituzionale

Sentenza n. 286/2019

Corte cost., sent. 23 dicembre 2019, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
286/2019
Data di deposito
23 dicembre 2019
Data di decisione
3 dicembre 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:286

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
  • art. 2-bis, legge della Regione Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015
  • art. 32, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
  • art. 6, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 6, comma 1, lett. b.3), legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 6, comma 1, lett. a.3), legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 6, comma 1, lett. b.4), legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 37, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
  • art. 14, comma 5, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 38, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
  • art. 39, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
  • art. 40, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
  • art. 38, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
  • Piano Ind. Energ. Amb. Reg., Append. A, par. 1.2.1., legge della Regione Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010
  • Piano Ind. Energ. Amb. Reg., Append. A, par. 1.2.2., legge della Regione Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010
  • Piano Ind. Energ. Amb. Reg., Append. A, par. 2.2.2., legge della Regione Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010
  • art. 42, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
  • art. 43, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
  • allegato A, legge della Regione Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015
  • art. 52, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 40963

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., dell'art. 30 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che introduce l'art. 2- bis nella legge reg. Basilicata n. 54 del 2015, indicando i casi in cui diversi progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) vanno considerati in modo cumulativo per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA). La norma regionale impugnata, introdotta al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente e di impedire la frammentazione artificiosa dei progetti, è in linea con quella statale in materia, in particolare con il d.m. n. 52 del 2015, il quale stabilisce, fra l'altro, che l'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi. ( Precedente citato: sentenza n. 86 del 2019 ).

Massima n. 40964

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il comma 2 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, che assoggetta a un'unica autorizzazione regionale i progetti di due o più impianti eolici o fotovoltaici i quali, ove considerati cumulativamente, abbiano una potenza complessiva superiore a 200 kW, qualora siano riconducibili ad un solo soggetto, ovvero siano riconducibili allo stesso centro decisionale o quando univoci elementi facciano presupporre la costituzione di un'unica centrale eolica ovvero fotovoltaica. La disposizione regionale impugnata ha scopo antielusivo di cui al par. 11.6 delle linee guida del d.m. 10 settembre 2010 e all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011; a tal fine, individua alcuni indici sintomatici dell'unicità dell'operazione imprenditoriale, suggeriti dal legislatore statale, quali l'unicità dell'interlocutore che ha curato i rapporti con l'amministrazione e l'identità della società alla quale vanno imputati gli effetti giuridici della domanda, criterio non disgiunto da quello della contiguità spaziale, richiesto dalla normativa statale. Si tratta dunque di previsioni che costituiscono specifica attuazione dei principi fondamentali fissati in materia di energia e implicano il rispetto di tutti i requisiti spaziali stabiliti a tal proposito dalla normativa statale. ( Precedente citato: sentenza n. 86 del 2019 ).

Massima n. 40965

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha introdotto le lett. a.3 ) e b.3 ) del comma 1 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012. La norma impugnata dal Governo introduce ingiustificati aggravi per la realizzazione ed esercizio degli impianti eolici e fotovoltaici di potenza fino a 200 kW, stabilendo in via generale - ed escludendo così un'istruttoria e una valutazione in concreto dei luoghi da operare in sede procedimentale - vincoli di distanze minime per la loro collocazione, non previste dalla disciplina statale e valevoli sull'intero territorio regionale. Il contrasto con il principio fondamentale, di derivazione europea, di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili si fa ancora più radicale per il fatto che, in base al nuovo art. 6 indicato, il mancato rispetto delle condizioni in esso previste comporta l'inapplicabilità del regime dell'autorizzazione unica regionale, con la conseguenza di giungere fino al punto di impedire del tutto la costruzione e l'esercizio degli impianti. ( Precedenti citati: sentenze 86 del 2019, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011 ). La disciplina del regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra, oltre che nella materia della tutela dell'ambiente, anche nella competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.), nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati anche dal d.lgs. n. 387 del 2003 e, in specie, dall'art. 12. Pertanto, il legislatore statale ha introdotto princìpi che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, che si desumono dalle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, e il cui rispetto si impone al legislatore regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019, n. 177 del 2018, n. 69 del 2018, n. 14 del 2018 e n. 99 del 2012 ). Le Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, quali atti di normazione secondaria che, in settori squisitamente tecnici, completano la normativa primaria, rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale. Alle Regioni è consentito soltanto di individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, all'esito di un procedimento amministrativo nel cui ambito deve avvenire la valutazione sincronica di tutti gli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela. ( Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2018 e n. 308 del 2011 ).

Massima n. 40966

Accolta in parte qua , per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (in relazione alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, restano assorbite le altre questioni, promosse in riferimento agli artt. 97 e 117, primo e terzo comma, Cost. (quest'ultimo, in relazione alla competenza concorrente in materia di tutela della salute).

Massima n. 40967

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha introdotto la lett. b.4 ) del comma 1 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012. La norma regionale impugnata dal Governo prevede ulteriori condizioni - quali la disponibilità di una superficie pari almeno al triplo di quella del generatore per l'accesso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) - per la costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) con potenza nominale non superiore a 200 kW, introducendo un aggravamento ingiustificato degli oneri a carico dell'operatore, anche per il divieto di altre iniziative nell'area, in contrasto con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e con i par. 1.2 e 17 delle linee guida di cui al d.m. del 10 settembre 2010, normativa ispirata nel suo insieme al principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, in conformità con quello dell'Unione europea. ( Precedente citato: sentenza n. 86 del 2019 ).

Massima n. 42856

Accolta in parte qua , per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, restano assorbite le altre questioni, promosse in riferimento agli artt. 41 e 117, primo comma, Cost.

Massima n. 42857

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dell'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il comma 2 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, che assoggetta a un'unica autorizzazione regionale i progetti di due o più impianti eolici o fotovoltaici i quali, ove considerati cumulativamente, abbiano una potenza complessiva superiore a 200 kW, qualora siano riconducibili ad un solo soggetto, ovvero siano riconducibili allo stesso centro decisionale o quando univoci elementi facciano presupporre la costituzione di un'unica centrale eolica ovvero fotovoltaica. Il ricorrente lamenta il mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, evocando nella loro interezza le direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, senza indicare le specifiche norme interposte violate. Per costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali (ed eventualmente interposte) e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione, poiché, altrimenti, non sarebbe possibile individuare correttamente i termini della questione di costituzionalità, con la conseguenza che è pacificamente esclusa l'ammissibilità delle questioni nelle quali non siano specificate le norme interposte violate, lesive del parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., recanti un mero rinvio all'intero corpo di una direttiva o di un altro atto normativo comunitario. ( Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2016, n. 63 del 2016, n. 311 del 2013, n. 199 del 2012, n. 325 del 2010 e n. 51 del 2006; ordinanza n. 201 del 2017 ).

Massima n. 42858

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 37 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che aggiunge il comma 5 nell'art. 14 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, stabilendo la sospensione della procedura abilitativa semplificata (PAS) nelle aree interessate da progetti presentati per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale, di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. Il ricorrente invoca un parametro interposto inconferente, perché censura la sospensione della PAS affermando, in relazione a essa, l'applicabilità della norma che fissa il termine in relazione al procedimento di autorizzazione unica regionale, assunto che si rivela inesatto in quanto la PAS è disciplinata dall'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011. ( Precedente citato: sentenza n. 156 del 2016 ). Acclarato che il ricorso ha ben individuato il nucleo essenziale della censura, su cui si può esercitare il diritto di difesa della parte resistente, l'eventuale inconferenza dei parametri costituzionali ritualmente indicati, rispetto al contenuto sostanziale della doglianza, costituisce non già motivo di inammissibilità, ma piuttosto di infondatezza. ( Precedente citato: sentenza n. 290 del 2009 ).

Massima n. 42859

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dell'art. 37 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che aggiunge il comma 5 nell'art. 14 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, stabilendo la sospensione della procedura abilitativa semplificata (PAS) nelle aree interessate da progetti presentati per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. Il ricorrente invoca la direttiva 2009/28/CE e il d.lgs. n. 28 del 2011, ma non indica la specifica norma che sarebbe violata; inoltre, la motivazione della questione si riduce all'affermazione del contrasto della norma censurata con il principio del favor per la massima diffusione delle fonti rinnovabili, risultando così insufficiente, perché ai fini dell'ammissibilità della questione sarebbe stato necessario soffermarsi in modo argomentato sulla durata della sospensione e sui possibili effetti della sovrapposizione dei procedimenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2016 e n. 307 del 2013 ). L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Pertanto, il ricorso in via principale deve contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge. In particolare, l'atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2019, n. 152 del 2018, n. 109 del 2018, n. 261 del 2017, n. 169 del 2017, n. 107 del 2017, n. 32 del 2017, n. 141 del 2016, n. 251 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 13 del 2015 ).

Massima n. 42860

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché il ricorso costituirebbe una tardiva censura di precedenti leggi regionali regolarmente promulgate in materia senza rilievi, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39 e 40 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018. Per costante giurisprudenza costituzionale, ogni provvedimento legislativo esiste a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimità, in quanto l'istituto dell'acquiescenza non si applica ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2017, n. 98 del 2017, n. 60 del 2017, n. 39 del 2016, n. 215 del 2015 e n. 124 del 2015 ).

Massima n. 42861

È esclusa la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018. Benché, nel corso del giudizio, la lett. d-ter ) del par. 1.2.1.4. dell'Appendice A del piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR), introdotta dalla norma impugnata, sia stata modificata dall'art. 10, comma 1, della legge reg. Basilicata 13 marzo 2019, n. 4, la sopravvenuta modifica normativa non ha sostanzialmente alterato il contenuto della disposizione impugnata in relazione ai motivi di ricorso e non soddisfa perciò le pretese del ricorrente, considerata altresì l'autonoma impugnazione dello ius superveniens da parte del Governo; parimenti va escluso che la questione debba essere trasferita o estesa al nuovo testo della lett. d-ter ). Il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e quelle ordinarie eventualmente interposte, il cui rapporto di compatibilità o incompatibilità con la disposizione impugnata costituisce l'oggetto della questione. Deve inoltre contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale.

Massima n. 42862

Sono dichiarate inammissibili, per genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., degli artt. 38, 39 e 40 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che modificano i par. 1.2.1., 1.2.2. e 2.2.2. dell'Appendice A del piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) approvato con legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, prescrivendo limiti generali per la collocazione degli impianti eolici e fotovoltaici, nella forma di distanze minime valevoli sull'intero territorio regionale. Il Governo impugna tali norme cumulativamente e indistintamente nella parte in cui contengono varie prescrizioni sulle distanze, senza indicarle precisamente e limitandosi a riprodurne, in nota e senza specificazioni di sorta, i (complessi e articolati) testi. Per consentire la definizione dell'oggetto del giudizio, il ricorrente avrebbe dovuto individuare e indicare in dettaglio, nel coacervo delle previsioni modificate dagli artt. 38, 39 e 40, quelle ritenute illegittime, distinguendo fra esse in relazione ai diversi caratteri dei vari vincoli introdotti con la medesima legge regionale. ( Precedente citato: sentenza n. 63 del 2016 ).

Massima n. 42863

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui stabilisce l'applicazione, tra gli altri, dell'art. 30 della stessa legge regionale - che indica i casi in cui diversi progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) vanno considerati in modo cumulativo per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - ai procedimenti pendenti. Dopo l'instaurazione del giudizio, l'art. 42 è stato integralmente abrogato dall'art. 18 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 e il Governo ha di conseguenza rinunciato in parte qua al ricorso, mentre la Regione, pur non accettando formalmente la rinuncia, ha espressamente richiesto la cessazione della materia del contendere, così palesando la mancanza di interesse a coltivare il giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 234 del 2017, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015 e n. 82 del 2015 ).

Massima n. 42864

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 43 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che reca integrazioni all'allegato A della legge reg. Basilicata n. 54 del 2015, il quale indica i siti non idonei all'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER), in deroga alle fasce di rispetto nel caso in cui non ci sia un contatto visivo fra l'impianto e il sito protetto. Prevedendo - in una disciplina che si pone al crocevia fra la materia della tutela dell'ambiente e quella della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - una deroga alle fasce di rispetto delle aree non idonee, stabilita in via generale, senza istruttoria e senza un'adeguata valutazione in concreto dei luoghi in sede procedimentale, la norma regionale impugnata dal Governo viola i criteri fissati dalle linee guida del d.m. del 10 settembre 2010 e, di conseguenza, il parametro costituzionale evocato. ( Precedente citato: sentenza n. 86 del 2019 ).

Massima n. 42865

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, resta assorbita la censura relativa alla violazione dell'Intesa stipulata il 14 settembre 2011 e, dunque, del d.lgs. n. 42 del 2004.

Massima n. 42866

È dichiarata inammissibile, per oscurità della censura, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 52 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che definisce come varianti non sostanziali determinati progetti di ottimizzazione dei parchi eolici, con conseguente esclusione della necessità dell'autorizzazione unica. Benché il ricorrente ritenga che la norma impugnata si sostituirebbe ai criteri elencati nell'allegato V alla parte II del codice dell'ambiente, il citato allegato non si occupa affatto della distinzione tra varianti sostanziali e non sostanziali; né è chiaro come l'impugnato art. 52 possa rappresentare una violazione dell'Intesa del 14 settembre 2011, dal momento che non riguarda le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Infine, la verifica di assoggettabilità a VIA statale (allegato II- bis alla parte II del cod. ambiente) non comprende impianti eolici. ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 103 del 2018, n. 175 del 2017, n. 114 del 2017, n. 127 del 2016 e n. 43 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 della legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata), nella parte in cui ha introdotto le lettere a.3), b.3) e b.4) del comma 1 dell'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il comma 2 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39 e 40 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il comma 2 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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