Corte costituzionale

Sentenza n. 285/2019

Corte cost., sent. 23 dicembre 2019, n. 285

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
285/2019
Data di deposito
23 dicembre 2019
Data di decisione
19 novembre 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:285

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 45 del 30 novembre 2018
  • art. 2, comma 2, lett. a), legge della Regione Basilicata n. 45 del 30 novembre 2018
  • art. 3, comma 1, lett. d), legge della Regione Basilicata n. 45 del 30 novembre 2018
  • art. 6, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 45 del 30 novembre 2018
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 45 del 30 novembre 2018
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 45 del 30 novembre 2018
  • art. 7, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 45 del 30 novembre 2018
  • art. 8, legge della Regione Basilicata n. 45 del 30 novembre 2018
  • art. 29-bis, comma 1, lett. c), legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 40957

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'endiadi "ordine pubblico e sicurezza", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., allude a una materia in senso proprio, oggettivamente delimitata, che di per sé non esclude l'intervento delle Regioni in settori ad essa liminari, purché queste si muovano nell'ambito delle competenze che l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. assegna loro in via concorrente o residuale. La sicurezza, in particolare, può ben assumere una possibile declinazione pluralista, coerente con la valorizzazione del principio autonomistico di cui all'art. 5 Cost.: ad una sicurezza in "senso stretto" (o sicurezza primaria) può essere affiancata, infatti, una sicurezza "in senso lato" (o sicurezza secondaria), capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale. Alle Regioni è così consentito realizzare una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell'ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente, come, ad esempio, le politiche (e i servizi) sociali, la polizia locale, l'assistenza sanitaria, il governo del territorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 148 del 2018, n. 290 del 2001, n. 300 del 2011 e n. 77 del 1987 ).

Massima n. 40958

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. - dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che enuncia le finalità generali e le attività oggetto dell'intervento normativo regionale in materia di sicurezza pubblica. La norma impugnata non contrasta con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza trattandosi di una norma programmatica, la cui portata precettiva deve essere declinata alla luce dei singoli interventi disciplinati dalla legge. In tal senso, pur scontando una certa vaghezza, le azioni elencate non possono dirsi di per sé contrarie alla ripartizione costituzionale di competenze, posto che, almeno prima facie , evocano ambiti riconosciuti alle Regioni dalla stessa disciplina statale contenuta nel d.l. n. 14 del 2017, come specificata dalle linee generali approvate in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto legge. Per un verso, infatti, l'impugnato art. 1, comma 1, si riferisce ad attività di promozione socio-culturale non esorbitanti dalle attribuzioni regionali; per altro verso, il riferimento ad iniziative di "prevenzione" e di "lotta" alla criminalità deve essere riferito ad attività che non comportano l'esercizio di poteri coercitivi o autoritativi tipici delle funzioni relative all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019 e n. 208 del 2018 ).

Massima n. 40959

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. - degli artt. 2, comma 2, lett. a ), 3, comma 1, lett. d ), e 6, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che prevedono, allo scopo di contrastare i fenomeni d'illegalità e criminalità comune e organizzata, programmi di attività volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale, intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con altri enti e associazioni, nonché politiche di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela di soggetti deboli. Le norme impugnate sono prive di portata lesiva, poiché non è sufficiente il vago richiamo ai fenomeni d'illegalità e di criminalità comune e organizzata per generare interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina di un'attività, per quanto connessa al contrasto di fenomeni criminali, può venire assegnata alla legge regionale se è tale da poter essere ricondotta a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2018 e n. 35 del 2012 ).

Massima n. 40960

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost - dell'art. 3, comma 1, lett. d ), della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, nella parte in cui prevede la possibilità che la Regione stipuli accordi e intese con enti e associazioni afferenti al terzo settore ovvero a quelli iscritti nei registri regionali del volontariato e dell'associazionismo di cui alla legge reg. n. 1 del 2000. La norma impugnata non ha un effetto discriminatorio nei confronti di quelle associazioni che, pur operanti sul territorio regionale, sarebbero iscritte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 383 del 2000, nel registro nazionale e non in quello regionale. È evidente infatti che essa si riferisce, per un verso, alle associazioni di volontariato regionale, disciplinate dalla relativa legge della Regione e, per altro verso, alle associazioni afferenti al terzo settore. L'espressione "ovvero", in questo contesto, assume un valore disgiuntivo e non meramente esplicativo, con la conseguenza la disposizione impugnata non può non riferirsi anche alle associazioni iscritte al registro nazionale di cui agli artt. 45 ss. del d.lgs. n. 117 del 2017.

Massima n. 40961

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. - dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che consente alla Regione di promuovere iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo materiale e di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, a seguito di apposita stipula d'intesa. La censura muove dall'erroneo presupposto ermeneutico che le iniziative formative siano dirette alle forze di polizia, il cui addestramento, trattandosi di corpi di appartenenza statale, è di esclusiva spettanza dello Stato; tuttavia, da una lettura complessiva del dato normativo, si desume che i destinatari delle iniziative sono da rinvenire nella popolazione anziana, comprensiva di individui deboli e potenzialmente vulnerabili. La disciplina legislativa è dunque diretta, anzitutto, alla amministrazione regionale e locale e il legislatore regionale è intervenuto in una prospettiva di prevenzione sociale, confermata dal carattere eventuale della partecipazione delle forze di polizia. ( Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 134 del 2004 e n. 55 del 2001 ).

Massima n. 40962

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 7, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che assicura il patrocinio a spese della Regione a coloro che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa, affidando alla Giunta regionale la definizione, con apposito regolamento, dei criteri e delle modalità per l'accesso al patrocinio. La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale in materia di norme processuali, poiché è il codice di rito penale che stabilisce l'obbligatorietà della difesa tecnica nel relativo processo, prevedendo, in mancanza della designazione di un difensore di fiducia, la nomina di un difensore d'ufficio e l'obbligo della parte di retribuirlo, qualora difettino le condizioni per accedere al gratuito patrocinio, il quale non può che costituire oggetto delle norme statali anche con riguardo alla persona offesa dal reato. ( Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2017, n. 81 del 2017 e n. 299 del 2010 ).

Massima n. 42712

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, rimane assorbita l'ulteriore censura proposta in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost.

Massima n. 42713

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. - dell'art. 8 della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, nella parte in cui introduce l'art. 29- bis , comma 1, lett. c ), della legge reg. Basilicata n. 41 del 2009, prevedendo che, al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, promuove il potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose. Se, da un lato, la norma, nel rafforzare l'attività di vigilanza svolta dalla polizia locale, può interferire nelle attività inerenti al controllo del territorio, le quali non possono essere decise unilateralmente dalla Regione, pena l'invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, dall'altro, nell'ambito della rinnovata strategia istituzionale volta a garantire la sicurezza integrata, non è possibile impedire alla Regione di sollecitare lo Stato affinché questo ricalibri la distribuzione della forza pubblica sul territorio. In tal senso, la Regione può promuovere il potenziamento delle attività di vigilanza ad opera delle forze di polizia locale, previa intesa con gli enti locali interessati, purché nell'ambito dei piani predisposti dal Ministro dell'interno. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2011 e n. 167 del 2010 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 45 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera a), 3, comma 1, lettera d), e 6, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, nella parte in cui introduce l'art. 29-bis, comma 1, lettera c), della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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