Corte costituzionale

Sentenza n. 280/2019

Corte cost., sent. 20 dicembre 2019, n. 280

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
280/2019
Data di deposito
20 dicembre 2019
Data di decisione
19 novembre 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:280

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40950

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 13 e 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 14, comma 1- bis , del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d ), n. 2), del d.l. n. 89 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 129 del 2011, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell'obbligo di presentazione all'ufficio della forza pubblica territorialmente competente si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio. Non è incompatibile con gli evocati parametri il procedimento disegnato dalla disposizione censurata, che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare, vista la sua più limitata incidenza sulla libertà personale non soltanto rispetto all'arresto e al fermo di polizia, ma anche rispetto al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) e all'accompagnamento coattivo alla frontiera, la cui convalida avviene, invece, in udienza, con la partecipazione necessaria di un difensore. Ciò anche in ragione del delimitato oggetto del giudizio di convalida dell'obbligo di presentazione all'ufficio della forza pubblica territorialmente competente, ove il giudice di pace è chiamato a verificare unicamente la sussistenza dei presupposti di adozione della misura e l'esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, con il solo limite dell'eventuale "manifesta illegittimità" di quest'ultimo e dell'eventuale sussistenza di ragioni ostative all'espulsione. ( Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2004, n. 222 del 2004 e n. 144 del 1997 ).

Massima n. 41832

La misura dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia incide sulla libertà personale dell'interessato, e, come tale, deve essere assistita dalle garanzie di cui agli artt. 13 e 24, secondo comma, Cost. Il diritto di difesa tuttavia ammette una molteplicità di discipline, in rapporto alla varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui esso è esercitato, al punto che la stessa assistenza del difensore può e deve trovare svolgimento in forme adeguate sia alla struttura del singolo procedimento o dell'atto che va adottato, sia alle esigenze sostanziali del caso sottoposto all'esame del giudice. Al riguardo, le garanzie di cui ai richiamati parametri sono sufficientemente tutelate dalla facoltà del soggetto sottoposto alla misura in parola di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. ( Precedenti citati: sentenze n. 144 del 1997, n. 160 del 1995 e n. 48 del 1994 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2011, n. 129, sollevate, in riferimento agli artt. 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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