Corte costituzionale

Sentenza n. 28/2019

Corte cost., sent. 28 febbraio 2019, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/2019
Data di deposito
28 febbraio 2019
Data di decisione
23 gennaio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 5 del 23 gennaio 2018
  • allegato PRGR, legge della Regione Abruzzo n. 5 del 23 gennaio 2018
  • art. 11, comma 4, bis, legge della Regione Abruzzo n. 45 del 19 dicembre 2007
  • art. 11, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 44 del 29 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 42182

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - l'art. 2 della legge Reg. Abruzzo n. 5 del 2018 e il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) adeguato, composto dagli allegati a tale legge, che stabiliscono la forma dell'atto legislativo per ogni adeguamento del piano, anziché quella dell'atto amministrativo. Stante la riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva dello Stato, il legislatore nazionale ha titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell'atto amministrativo, anziché in quella della legge; al contrario, il legislatore abruzzese ha omesso di applicare la procedura, in materia di VAS, prevista dall'art. 199 cod. ambiente per le ipotesi di approvazione e adeguamento dei PRGR. ( Precedenti citati: sentenze n. 150 del 2018 e n. 244 del 2016 ). Quando il legislatore statale prescrive l'adozione di una "procedura", comprendendovi la partecipazione degli interessati e l'acquisizione di pareri tecnici, deve intendersi che esso abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue. ( Precedente citato: sentenza n. 310 del 2012 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge dello Stato, nell'esercizio di una competenza esclusiva, può vietare che la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa. Il passaggio dal provvedere in via amministrativa alla forma di legge è più consono alle ipotesi in cui la funzione amministrativa impatta su assetti della vita associata, per i quali viene avvertita una particolare esigenza di protezione di interessi primari a fini di maggior tutela e garanzia dei diritti; viceversa, nei casi in cui la legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva, conformi l'attività amministrativa all'osservanza di criteri tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte primaria regionale fa emergere un sospetto di illegittimità. ( Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2012, n. 44 del 2010, n. 271 del 2008 e n. 250 del 2008 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le norme statali che, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, rimettono la definizione degli interventi regionali ad atti di pianificazione, devono intendersi prescrittive della forma dell'atto amministrativo, perché solo così è possibile assicurare le garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici, con conseguente divieto per la Regione di ricorrere ad una legge-provvedimento, dal momento che l'atto amministrativo costituisce il punto di approdo di un'adeguata attività istruttoria svolta in sede procedimentale, aperta al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati, preordinata all'apprezzamento e alla sintesi delle plurime istanze coinvolte (siano esse statali, locali o private), che possono adeguatamente emergere ed essere valutate in modo trasparente, non solo a garanzia dell'imparzialità della scelta, ma anche e soprattutto per il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario coinvolto, che consiste nell'inveramento della tutela ambientale. ( Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2018, n. 66 del 2018, n. 174 del 2017, n. 173 del 2017, n. 139 del 2017, n. 90 del 2013, n. 85 del 2013, n. 20 del 2012 e n. 143 del 1989 ).

Massima n. 42183

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - l'art. 11, comma 4- bis , della legge Reg. Abruzzo n. 45 del 2007, aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 44 del 2011, che stabilisce una riserva di legge per l'adeguamento del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR). Tale previsione, quantunque estranea alle censure del ricorrente, è manifestamente correlata con la norma regionale impugnata, perché è all'origine del vizio della stessa, evidenziando così la necessità di estendere ad essa la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2018. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2018 e n. 274 del 2017 ).

Massima n. 42184

Accolta, per violazione per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2018 nonché, in via consequenziale, dell'art. 11, comma 4- bis , della legge reg. Abruzzo n. 45 del 2007, rimangono assorbite le restanti ragioni di censura proposte in riferimento all'art. 118, primo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) adeguato, composto dagli Allegati a tale legge;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), dell'art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti», aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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