Corte costituzionale
Sentenza n. 277/2019
Corte cost., sent. 20 dicembre 2019, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 277/2019
- Data di deposito
- 20 dicembre 2019
- Data di decisione
- 5 novembre 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:277
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, lett. e), legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018
- art. 10, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018
- art. 6, comma 1, lett. d), legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018
- art. 7, legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018
- art. 8, legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018
- art. 21, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018
- art. 21, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018
- art. 23, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018
- art. 34, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018
- art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018
- art. 19, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
Massime
Massima n. 40944
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. e ), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia fa seguito a sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata). In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 202 del 2019, n. 55 del 2018, n. 27 del 2016, n. 199 del 2015 e n. 134 del 2015 ).
Massima n. 40945
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 10, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018. La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere che, se non reclamati entro 30 giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad Enti ed Associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un ricovero, pregiudica quelle esigenze di uniformità espresse dalla legislazione statale di principio in materia di tutela della salute. L'intervento del legislatore regionale, infatti, si discosta in modo evidente dalla disciplina dettata dall'art. 2, comma 5, della legge n. 281 del 1991, stabilendo un termine inferiore decorso il quale i cani possono essere ceduti, che potrebbe compromettere il corretto svolgimento del trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili, che, tra l'altro, non è espressamente richiamato dalla legislazione regionale, la quale fa generico riferimento al previo espletamento dei controlli sanitari. ( Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2013 e n. 123 del 1992 ).
Massima n. 40946
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 6, comma 1, lett. d ), 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui limitano alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» (legge-quadro sul volontariato) lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla stessa legge regionale. Limitare alle sole organizzazioni di volontariato animalista lo svolgimento delle attività consentite dal codice del Terzo settore (legge n. 106 del 2016) a tutte le associazioni animaliste risulta discriminatorio, non essendo possibile rinvenire una ragione alla base dell'esclusione delle altre tipologie di soggetti, tenuto conto che la differenziazione si fonda esclusivamente sullo status giuridico di dette organizzazioni, che di per sé non è indice di alcuna ragionevole giustificazione della disciplina restrittiva della concorrenza dettata dalla Regione. ( Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2018 e n. 285 del 2016 ).
Massima n. 40947
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. c ), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, secondo cui la Regione detta norme in materia di randagismo e di tutela degli animali da affezione «al fine di reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l'abbandono». Le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia sanitaria e nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, possono dettare misure e obblighi al fine di prevenire il randagismo e di tutelare il benessere animale, potendo anche disciplinare le sanzioni amministrative tese a reprimere le violazioni di tali misure e obblighi, senza che nel caso in esame - in cui, peraltro, la disposizione impugnata ha carattere d'indirizzo, non individuando alcuna puntuale attività degli organi regionali - possa venire in considerazione l'attività di repressione dei reati, la quale spetta certamente allo Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 123 del 1992 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la materia «ordine pubblico e sicurezza» si riferisce all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale. Le Regioni non possono adottare direttamente misure per la tutela dell'incolumità pubblica e della pubblica sicurezza, ma possono solo cooperare a tal fine attraverso disposizioni poste nell'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali. Ciò comporta che le discipline regionali non devono porre strumenti di politica criminale, né provocare interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 118 del 2013, n. 35 del 2012, n. 300 del 2011, n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 21 del 2010, n. 222 del 2006 e n. 383 del 2005 ).
Massima n. 41831
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g ), Cost. - dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui prevede che la denuncia di smarrimento dell'animale da compagnia o d'affezione da parte del responsabile degli stessi animali debba essere presentata, oltre che al servizio veterinario ufficiale, anche alle «Forze dell'Ordine». Tale obbligo di per sé non comporta l'attribuzione di competenze ulteriori alle forze di polizia, che sarebbero in ogni caso tenute a ricevere le denunce di smarrimento in virtù delle funzioni istituzionali già previste dalle norme statali, in cui trova quindi fondamento il coinvolgimento di organi dello Stato censurato dal ricorrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2010, n. 10 del 2008 e n. 454 del 2007 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettera d), 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui limitano alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla stessa legge regionale;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara estinto il processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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